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Sentenza

Sentenza n. 76/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 573/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Giuseppina Valestra, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 2139/2023, pubblicata in data 10/09/2024 e notificata il 05/11/2024.

Giustizia amministrativa202500430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire una sentenza irrevocabile del Tribunale ordinario di Potenza che aveva disposto il pagamento del beneficio economico previsto per il personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., della sentenza irrevocabile del Tribunale ordinario di Potenza, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato a pagarle somme relative al beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione del personale docente previsto dall'art. 1 della l. n. 107/2015. La sentenza era stata notificata al Ministero, ma l'Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto la fissazione di un termine per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza dimostrare l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali dell'azione di ottemperanza e ha rilevato l'infruttuoso decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inerzia del Ministero e la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi alla sentenza irrevocabile del giudice ordinario. In assenza di prova dell'adempimento, il cui onere grava sul debitore, ha accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, pagando le somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato, ponendo a carico del Ministero il compenso commissariale, liquidato in euro 300,00. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha verificato il rispetto del termine di proposizione e ha adottato le misure necessarie all'esecuzione del giudicato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Rilevante ai fini del rispetto dei termini processuali applicabili al giudizio trattato in camera di consiglio.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni è stato ritenuto presupposto procedurale per l'esecuzione coattiva nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione del personale docente riconosciuto dal giudicato civile.

  • art. 2 dell'allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002

    Utilizzato per la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta, determinato in euro 300,00.

Massime di principio

  • L’Amministrazione è obbligata a conformarsi integralmente a una sentenza irrevocabile del giudice ordinario che imponga il pagamento di somme, e la sua inerzia può essere fatta valere mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria derivante da una sentenza, l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sull’Amministrazione debitrice.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato qualora l’Amministrazione non adempia entro il termine fissato; i relativi compensi possono essere posti a carico dell’Amministrazione inadempiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le spese accessorie relative agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio rientrano, in via omnicomprensiva, nelle spese di lite liquidate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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