Sentenza n. 452/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1469/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1469/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, recante la condanna al pagamento dei benefici economici della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario n. 1469/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi. Gli importi riconosciuti erano pari a euro 500,00 per una ricorrente, euro 2.000,00 per una seconda, euro 2.500,00 per una terza ed euro 1.000,00 per la quarta, in relazione ai rispettivi anni scolastici indicati nel titolo. L'amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione alla sentenza. I ricorrenti hanno documentato il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute, oltre interessi, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente tale regola, prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 per le condanne pecuniarie relative alla legge Pinto, anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. È stato precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione; il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico e i ritardi nell'esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. L'amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.403,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'ottemperanza e di adottare i provvedimenti necessari per assicurare l'esecuzione del giudicato e dei titoli esecutivi indicati dalla legge.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l'azione esecutiva e per l'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola secondo cui il commissario ad acta opera senza compenso, quando viene individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, è stata ritenuta analogicamente applicabile anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle emesse ai sensi della legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applica il principio della soccombenza nella regolazione delle spese processuali.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente come parametro per liquidare le spese, facendo riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari per le fasi di studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, legittimano l'ordine giudiziale di pagamento integrale delle somme dovute, comprensive degli interessi riconosciuti dal titolo.
- Quando l'amministrazione non adempie spontaneamente entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può nominare quale commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione debitrice, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente dello stesso plesso amministrativo.
- La disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, secondo cui il commissario ad acta individuato nell'amministrazione resistente opera senza compenso quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente mediante il processo amministrativo telematico, nel fascicolo telematico della causa, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare una fattispecie rilevante sotto il profilo della responsabilità amministrativa.
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