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Ordinanza

Ordinanza n. 7326/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione della Sentenza del Tribunale di Frosinone n. 886/2024 pubbl. il 09/05/2024 RG n. 1722/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202512256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l’affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio, individuata come sede territorialmente competente in via inderogabile. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto davanti a tale sede nel rispetto dei termini previsti dall’art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni valutazione, anche sulle spese di lite, è stata rimessa al giudice competente.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 886/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, quando l’ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, l’art. 113, comma 2, c.p.a. individua quale foro competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché il Tribunale di Frosinone rientra nella circoscrizione della sezione staccata di Latina del TAR Lazio, la sede di Roma è stata ritenuta incompetente. È stato inoltre richiamato l’art. 47 c.p.a. sulla ripartizione delle controversie tra la sede centrale e la sezione staccata.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

    Per l’ottemperanza di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR nel capoluogo e la sezione staccata; nel caso concreto conduce all’individuazione della sezione staccata di Latina quale sede competente.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Disciplina il termine entro il quale il giudizio può essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente.

Massime di principio

  • Per il giudizio di ottemperanza volto a dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo l’art. 113, comma 2, c.p.a.
  • La competenza territoriale individuata dall’art. 113, comma 2, c.p.a. per l’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario è inderogabile; la controversia deve essere trattata dalla sede centrale o dalla sezione staccata del TAR competente secondo le regole di ripartizione previste dall’art. 47 c.p.a.
  • La dichiarazione di incompetenza del TAR adito non definisce nel merito il giudizio di ottemperanza: la causa può essere riassunta davanti alla sede competente entro i termini previsti dall’art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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