Ordinanza n. 6505/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per il reclutamento di Allievi Carabinieri, riferito agli esiti di una pregressa frattura del radio sinistro con mezzi di sintesi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità psico-fisica adottato dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 3852 Allievi Carabinieri, nonché il verbale dell’accertamento psico-fisico svolto ai fini dell’incorporazione, l’esame obiettivo del 18 novembre 2025 e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di censura. Nel corso del giudizio era stata disposta una verificazione; il verificatore ha rappresentato la necessità di prorogare i termini, anche perché il ricorrente, per ragioni a lui riferibili, non aveva potuto presentarsi alla visita nella data originariamente fissata.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Preso atto delle esigenze rappresentate dal verificatore e del differimento della visita richiesto dal ricorrente, ha prorogato al 15 maggio 2026 il termine per il deposito della relazione conclusiva di verificazione e ha rinviato la camera di consiglio, originariamente fissata per il 22 aprile 2026, al 3 giugno 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone interessate, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento, richiamato nell’ordinanza, per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale disciplina applicabile alla tutela dei dati relativi alla salute, ai fini dell’oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, nel testo vigente modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- Quando la verificazione disposta nel processo amministrativo non può essere conclusa entro il termine originariamente assegnato per esigenze connesse allo svolgimento della visita o dell’accertamento, il giudice può prorogare il termine per il deposito della relazione e rinviare la camera di consiglio a una data successiva.
- In un giudizio avente ad oggetto l’idoneità psico-fisica al reclutamento militare, la verificazione può essere mantenuta in corso prima della definizione della domanda di annullamento, quando occorra acquisire una relazione tecnica conclusiva sull’accertamento sanitario controverso.
- La diffusione di un provvedimento giurisdizionale contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute impone l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle persone interessate, secondo la disciplina sulla protezione dei dati personali.
Come è indicizzato
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