Sentenza n. 2213/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario che aveva disposto l’accreditamento di euro 2.500 a titolo di bonus "carta del docente"
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato il 3 luglio 2025, che aveva condannato il Ministero all’accreditamento in suo favore di euro 2.500 a titolo di bonus "carta del docente". Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto anche la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo. Il giudice ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e che il ricorso era stato tempestivamente notificato e depositato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito giustificazioni dell’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, accertando l’inadempimento del Ministero all’obbligo derivante dal giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario mediante l’accreditamento della somma spettante, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, se anteriore. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che la penalità non fosse manifestamente iniqua considerata la protrazione ingiustificata dell’inadempimento, la semplicità degli adempimenti richiesti e l’assenza di ragioni ostative rappresentate dall’Amministrazione. La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, per ogni giorno di ulteriore ritardo dalla notificazione della sentenza sino all’integrale adempimento. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare le modalità e i termini dell’adempimento e nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, purché la penalità non produca un effetto manifestamente iniquo.
art. 14 d.l. 669/1996
Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, fondata sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è ritenuta applicabile per analogia anche a giudizi di ottemperanza relativi a condanne diverse da quelle emesse ai sensi della l. 89/2001.
art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015
Ha modificato la disciplina della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- Prima della proposizione del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- In presenza di un inadempimento ingiustificato, protratto nel tempo e relativo ad attività esecutive semplici, il giudice dell’ottemperanza può fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, purché la misura non risulti manifestamente iniqua.
- La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo, anche con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’amministrazione interessata.
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