Cassazione Penale, Ordinanza n. 19666/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione numerosi capi di imputazione e, per il resto, aveva confermato la responsabilità penale e rideterminato la pena. Il ricorso articolava quattro motivi: i primi due denunciavano vizi di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio; il terzo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il quarto lamentava l'omessa declaratoria di prescrizione per i reati residui.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla responsabilità perché diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e ha rilevato che la motivazione della Corte territoriale era logica e giuridicamente corretta. Ha dichiarato generico il motivo sulle attenuanti generiche per difetto di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e ha reputato manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, poiché nessuno dei reati superstiti era prescritto prima della sentenza d'appello, tenuto conto delle sospensioni del termine di prescrizione richiamate nella decisione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
Richiamato per qualificare il reato continuato contestato nel capo 1.
art. 61 n. 2 c.p.
Richiamato come aggravante per il capo 1.
art. 615-ter, commi 1, 2 n. 1 e 3 c.p.
Base normativa del capo 1 relativo all'accesso abusivo a sistema informatico.
art. 110 c.p.
Richiamato per i numerosi episodi in concorso con altri soggetti.
art. 477 c.p.
Richiamato per i 20 episodi oggetto di conferma della condanna, senza ulteriore specificazione nel testo.
art. 482-bis c.p.
Richiamato per i 20 episodi oggetto di conferma della condanna, senza ulteriore specificazione nel testo.
art. 640, comma 2, c.p.
Richiamato per i 20 episodi di truffa aggravata confermati in appello.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte lo applica per dichiarare inammissibile il motivo sulle attenuanti generiche per genericità e indeterminatezza.
art. 159, comma 2, c.p.
Richiamato per il regime di sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo indicato; la Corte lo considera decisivo per escludere la prescrizione dei reati superstiti prima della sentenza di appello.
legge n. 103 del 2017
Richiamata quale fonte del testo dell'art. 159, comma 2, c.p. applicato dalla Corte per il calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito; il vizio motivazionale non può consistere nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle prove.
- La Corte di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito né confrontare la motivazione impugnata con modelli di ragionamento esterni o ritenuti più plausibili dal ricorrente.
- Il motivo di ricorso che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere specifico e indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della doglianza; in difetto, è generico e inammissibile.
- La deduzione della prescrizione deve confrontarsi con il corretto calcolo del termine, incluse le sospensioni applicabili; se, tenuti presenti gli eventi sospensivi rilevanti, nessuno dei reati residui è prescritto, la censura è infondata.
- Quando la sentenza di merito espone una motivazione logica, coerente e giuridicamente corretta sulla responsabilità, le censure che mirano a sovvertire tale valutazione si risolvono in doglianze di merito non scrutinabili in cassazione.
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