Cassazione Penale, Sentenza n. 11552/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di condanna per furto aggravato di energia elettrica, deducendo la violazione dell'art. 604 comma 4 c.p.p. in relazione agli artt. 179 e 546 comma 3 c.p.p. e agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p., nonché agli artt. 69 e 62-bis c.p. L'unico motivo lamenta la nullità della sentenza per discordanza tra la parte motiva e il dispositivo riguardo alla pena concretamente inflitta e al bilanciamento delle circostanze (applicazione e computo delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti), tale da rendere non identificabile la reale portata del provvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che la discrepanza tra motivazione e dispositivo fosse un mero refuso materiale e non un vizio sostanziale: la motivazione mostra chiaramente il calcolo della pena con l'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti e conferma la pena riportata nel dispositivo (6 mesi di reclusione e euro 300,00 di multa). Confermata dunque la condanna per furto aggravato di energia elettrica; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 606 c.p.p. per inammissibilità determinata da profili di colpa nell'atto impugnatorio.
Norme richiamate
art. 604 c.p.p., comma 4
Il ricorrente invoca questa norma come titolo di cassazione per vizio di motivazione/dispositivo; la Corte ha ritenuto che, pur denunciata la discrepanza, si trattasse di errore materiale non idoneo a configurare la violazione dedotta.
art. 179 c.p.p.
Richiamata nelle censure con riguardo alla nullità per difformità tra motivazione e dispositivo; la Corte ha ritenuto che la motivazione chiarisse la volontà del giudice e quindi non sussistesse la nullità invocata.
art. 546 c.p.p., comma 3
Richiamato come norma processuale rilevante nella valutazione dell'impugnazione; la Consulta del motivo è stata considerata esaustivamente affrontata in sede d'appello e non idonea a fondare la cassazione.
art. 624 c.p. (furto)
Norma sostanziale che definisce il reato contestato (furto); la Corte ha confermato la condanna per il fatto tipizzato da questa norma.
art. 625 c.p., nn. 2 e 7 (aggravanti)
Aggravanti contestate al ricorrente; la Corte territoriale ha valutato le aggravanti e la Corte di Cassazione ha ritenuto che le attenuanti generiche fossero state computate con giudizio di equivalenza rispetto a tali aggravanti.
art. 69 c.p. (circostanze)
Norma relativa alla determinazione della pena in presenza di circostanze; la sentenza di merito ha applicato le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza ai sensi di questa disciplina, come chiarito dalla motivazione.
art. 62-bis c.p.
Richiamata tra le norme che incidono sulla determinazione della pena e sul trattamento delle circostanze; la Corte ha valutato la questione nel contesto del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
art. 606 c.p.p.
Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo l'inammissibilità determinata da profili di colpa nell'atto impugnatorio.
Massime di principio
- La discrepanza tra dispositivo e motivazione non implica automaticamente la nullità della sentenza: se dalla motivazione emerge con chiarezza la volontà del giudice e il corretto calcolo della pena, la discrepanza può essere qualificata come mero refuso materiale e il dispositivo resta valido.
- La regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione non è assoluta: il giudizio deve tener conto del contenuto motivazionale; tuttavia, se motivazione e dispositivo risultano coerenti nel loro complesso, prevale la decisione così come formulata.
- Chi impugna per vizio formale (es. discordanza dispositivo/motivazione) deve dimostrare che la discordanza rende realmente non identificabile la portata della decisione o incide sulla correttezza del calcolo della pena; altrimenti la censura è destinata a essere respinta.
- Le Corti possono sanzionare con condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende i ricorsi inammissibili quando l'inammissibilità derivi da profili di colpa nell'atto impugnatorio: valutare con attenzione la fondatezza della doglianza prima di proporre ricorso.
- Nel caso di contestazione del bilanciamento fra aggravanti e attenuanti, è importante esaminare l'intero corpo della motivazione: se il giudice ha spiegato il giudizio di equivalenza o il calcolo della pena, difficilmente la Cassazione annullerà per un mero errore materiale nel testo.
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