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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34656/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il delitto previsto dagli artt. 110 e 393 c.p. Deduceva plurimi motivi: vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge (artt. 516, 521, 522, 185 c.p.p.) per avere il Tribunale sollecitato il Pubblico Ministero a modificare la contestazione dopo la chiusura dell'istruttoria; vizi di motivazione e violazione di legge riguardo all'integrazione della fattispecie di cui all'art. 393 c.p. in relazione alla riconosciuta condotta violenta; censurava altresì l'inquadramento della condotta come finalizzata ad "aggiustizia privata"; infine lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Successivamente la difesa ha depositato la remissione di querela della persona offesa (Cicognani Bruno) accettata dall'imputato, chiedendo l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p. per estinzione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 c.p. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui la remissione di querela intervenuta ed accettata dal querelato, anche in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, prevalendo su eventuali questioni di inammissibilità o vizi di motivazione. Di conseguenza i motivi di merito non sono stati esaminati. In esecuzione dell'annullamento senza rinvio e conformemente a quanto convenuto dalle parti, la Corte ha condannato il querelato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma citata quale articolo partecipativo della fattispecie penale contestata; rilevata ma non valutata nel merito a causa dell'estinzione del reato

  • art. 393 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il reato contestato (quale condotta violenta contestata); la sua applicazione concreta non è stata esaminata per l'estinzione del reato

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata tra i motivi di ricorso per vizi di motivazione; i profili procedurali denunciati non sono stati esaminati a causa dell'estinzione

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma processuale indicata nei motivi di ricorso; non è stata valutata nel merito per effetto della remissione di querela

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Ulteriore norma processuale evocata nei motivi; la Corte ha ritenuto prevalente la causa estintiva e non ha approfondito i vizi sottesi

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme processuali censurate; non è stata oggetto di valutazione sostanziale per l'effetto estintivo della remissione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma relativa alla causa di non punibilità invocata dal ricorrente; il suo esame non è stato necessario dopo la dichiarazione di estinzione del reato per remissione di querela

  • art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma invocata per chiedere l'annullamento della sentenza impugnata; la Corte ha accolto la richiesta di annullamento per estinzione del reato

  • art. 152 cod. pen.

    Principio applicato: la remissione di querela, accettata dal querelato, estingue il reato; la Corte l'ha dichiarata e ha annullato la sentenza senza rinvio

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali anche dopo annullamento senza rinvio; la Corte ha condannato il querelato al pagamento delle spese conformemente a quanto convenuto dalle parti

Massime di principio

  • La remissione di querela, intervenuta e ritualmente accettata dal querelato, estingue il reato ai sensi dell'art. 152 c.p. anche se tale remissione avviene in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione.
  • Quando sussiste una causa di estinzione del reato il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla; non compete al giudice di cassazione esaminare i vizi di motivazione della sentenza impugnata che sarebbero comunque sovrastati dall'effetto estintivo.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le statuizioni civili ad esso collegate; l'annullamento può essere pronunciato senza rinvio.
  • Anche a seguito dell'annullamento senza rinvio per estinzione del reato il giudice può disporre la condanna alle spese processuali, conformemente a quanto previsto dall'art. 340 c.p.p. e agli accordi tra le parti.
  • Perché la remissione produca l'effetto estintivo in sede di Cassazione è necessario che sia tempestiva e che la sua accettazione da parte del querelato sia rituale e documentata.

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