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Sentenza

Sentenza n. 6446/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del Verbale della seduta del 29 aprile 2021, conclusiva della seconda fase della Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Capitale Naturale, parchi e aree protette, Area Valutazione di Impatto Ambientale, avente ad oggetto la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis, parte II del D.Lgs.152/06 sul progetto per la realizzazione di un “impianto di riciclo di biomasse e richiesta di connessione alla rete elettrica esistente dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/2003, proposto dalla Agricola Salone, Società Agricola a r.l.” nella parte in cui l'Area VIA esprime l'incompatibilità ambientale del progetto; - della relativa Relazione Finale; - dei Verbali delle sedute precedenti della seconda fase della Conferenza dei Servizi e segnatamente, in ordine temporale risalente: - il verbale della seduta del 26 aprile 2021; - il verbale della seduta del 21 aprile 2021; - il verbale della seduta del 22 marzo 2021; - il verbale della seduta del 25 gennaio 2021; - dei Verbali delle sedute della prima fase della Conferenza dei Servizi e segnatamente, in ordine temporale risalente; - il verbale della seduta dell'11 settembre 2020; - il verbale della seduta del 1° settembre 2020; - il verbale della seduta del 16 luglio 2020; - il verbale della seduta del 25 maggio 2020; - del Verbale del Tavolo Tecnico del 21 aprile 2021; - del parere negativo prot. n. QL/716/2020 del 22 maggio 2020, trasmesso con nota prot. QL34755 del 22 maggio 2020 (acquisito al prot.n.453263 del 25 maggio 2020), da parte del Rappresentante Unico del Comune di Roma Capitale – Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti – Servizio “Valutazioni Ambientali” (V.A.S. – V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.) del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma Capitale, nonché dei relativi atti e pareri endoprocedimentali; - del parere negativo prot. n. QL493 del 19 marzo 2021, acquisito al prot. n. 249190 del 19 marzo 2021, da parte del Rappresentante Unico del Comune di Roma Capitale – Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti – P.O. “Valutazioni Ambientali” del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma Capitale, nonché dei relativi atti e pareri endoprocedimentali; - dell'assenso condizionato con prescrizioni (prot. n. 260856 del 1 aprile 2020) dell'Area Urbanistica Copianificazione Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica della Regione Lazio; della successiva nota prot. n. 615725 del 10 luglio 2020 con oggetto “Integrazione al parere già espresso con nota n.260856 del 01/04/2020”; della successiva nota prot. n. 768781 dell'8 settembre 2020 con oggetto “Comunicazione relativa alla variazione al procedimento seduta cds 16/07/2020”; del parere favorevole ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D.Lgs.42/2004, con prescrizioni formulate con prot. n. 232995 del 15 marzo 2021 da parte dell'Area Urbanistica Copianificazione Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana di Regione Lazio, nella sola parte in cui escludono i rifiuti in ingresso; - del parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale rilasciato tardivamente nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 29 aprile 2021; - della Comunicazione ex art. 10-bis L. n. 241/1990 della Direzione Regionale Capitale Naturale, parchi e aree protette, Area Valutazione di Impatto Ambientale del 26 maggio 2021; - della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 132 del 27 febbraio 2018; nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalle ricorrenti.

Giustizia amministrativa202107206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti e pareri della Conferenza dei Servizi e del procedimento di VIA relativi al progetto di impianto di riciclo di biomasse e produzione di energia da fonti rinnovabili, nella parte recante l'incompatibilità ambientale del progetto

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il verbale conclusivo e gli ulteriori verbali della Conferenza dei Servizi, la Relazione Finale, i pareri negativi di Roma Capitale, gli atti e pareri endoprocedimentali, il parere dell'Autorità di bacino, gli atti regionali in materia urbanistica e paesaggistica, la comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e una deliberazione regionale, chiedendone l'annullamento nonché il risarcimento dei danni. Dal testo della sentenza non emerge l'illustrazione dei singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno dichiarato che il proprio interesse era stato soddisfatto dal successivo rilascio del titolo autorizzatorio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, a seguito dell'attività provvedimentale successivamente adottata in senso favorevole alle ricorrenti, l'interesse sotteso alla pretesa azionata risultava soddisfatto. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione della documentazione acquisita e del complessivo andamento della vicenda contenziosa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale fondamento della pronuncia di cessazione della materia del contendere conseguente al soddisfacimento dell'interesse della parte ricorrente mediante un successivo provvedimento favorevole.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Comunicazione ex art. 10-bis L. n. 241/1990

    La norma è menzionata quale base della comunicazione di preavviso di rigetto impugnata, senza che la sentenza ne esamini la legittimità.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, un'attività provvedimentale successiva soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito con il ricorso.
  • Quando la sopravvenienza favorevole rende integralmente soddisfatta la pretesa azionata, il giudice non procede all'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti originariamente impugnati.
  • La regolazione delle spese, in caso di cessazione della materia del contendere, può essere disposta mediante compensazione sulla base della documentazione acquisita e dell'andamento complessivo della vicenda contenziosa.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàConferenza di serviziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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