Cassazione Penale, Sentenza n. 00367/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta preferenziale e bancarotta semplice in relazione al fallimento della "Industrie Commerciali s.r.l." (fallita il 14/11/2018). I motivi di ricorso erano quattro: (1) vizio per mancata astensione di due giudici del collegio (art. 34 e 36 c.p.p.), perche' gli stessi avevano partecipato ad altro processo riguardante episodi di bancarotta dell'imputato; (2) mancanza della qualifica soggettiva al momento del fallimento, poiche' cinque mesi prima era stato nominato amministratore il dott. Lapo Sassorossi, che avrebbe dovuto prendere in consegna le scritture contabili (richiamo artt. 216 legge fall. e artt. 530 c.p.p.); (3) disparita' di trattamento rispetto ad altri soggetti (Sassorossi e Roselli) assolti o non imputati per bancarotta, deducendo che se a loro non poteva essere addebitata la bancarotta semplice non poteva esserlo neanche al Donati (artt. 530 e 533 c.p.p.); (4) i pagamenti preferenziali sarebbero stati effettuati dal Roselli, non dal Donati, quindi contestazione dell'addebito di bancarotta preferenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilita' perche' la mancata astensione non determina una nullita' generale: la questione doveva essere proposta mediante istanza di ricusazione nei termini e nelle forme previsti, non in cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il motivo: in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'onere della prova circa la consegna delle scritture al nuovo amministratore grava sull'amministratore cessato; nel caso di specie il Donati non ha dimostrato di aver consegnato scritture complete e i giudici di merito hanno ricostruito che il nuovo amministratore (Sassorossi) aveva tentato invano di recuperarle e che le scritture pervenute erano incomplete e non consentivano la ricostruzione della situazione patrimoniale. Il terzo motivo e' stato dichiarato inammissibile per generiche censure e perche' le posizioni degli altri soggetti (Sassorossi e Roselli) erano diverse e non comparabili a quella del Donati; il quarto motivo e' stato ritenuto meramente reiterativo e privo di nuovo censurabile. Conseguentemente il rigetto del ricorso e' stato confermato e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
Disciplina l'obbligo di astensione del giudice per i casi indicati; la Corte ha ritenuto che l'eventuale violazione vada fatta valere mediante ricusazione e non costituisca automaticamente causa di nullita' della sentenza in cassazione
art. 36 cod. proc. pen.
Prevede i motivi di astensione per il giudice; la Corte osserva che questioni di opportunita' devono essere dedotte con la ricusazione e non come motivo autonomo in cassazione
art. 178 lett. a) cod. proc. pen.
Riferimento normativo sulla nullita' generale: la Corte chiarisce che la mancata astensione, non incidendo sulla capacita' del giudice, non produce automaticamente la nullita' assoluta della sentenza
art. 216 legge fallimentare
Rilevante per la disciplina del fallimento e delle responsabilita' degli amministratori; la Corte tiene conto della normativa fallimentare nella valutazione della condotta e del momento rilevante della qualifica di amministratore
art. 530 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nei motivi (prescrizioni sui mezzi di prova e comparazione delle posizioni degli imputati); la Corte richiede censure specifiche e non generiche per sindacare le valutazioni di merito
art. 533 cod. proc. pen.
Attiene alla motivazione della sentenza e alla possibilita' di valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che le critiche generiche alla motivazione siano inammissibili
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. un. n. 5/17.04.1996; Sez. 6 n.12550/01.03.2016; Sez. 5 n.55740/25.09.2017)
Richiamate come precedenti: indicano che la mancata astensione deve essere fatta valere con ricusazione e che l'onere della prova della consegna delle scritture gravano sull'amministratore cessato nel reato di bancarotta documentale
Massime di principio
- Le eccezioni di mancata astensione del giudice devono essere proposte mediante istanza di ricusazione nei termini e nelle forme previsti; in cassazione la mancata astensione, se non dedotta come ricusazione, e' inammissibile.
- In caso di bancarotta fraudolenta documentale, l'amministratore cessato ha l'onere di provare di aver consegnato le scritture contabili complete al successore; la mera nomina del nuovo amministratore non esonera l'ex amministratore se non dimostra la consegna.
- La mera assoluzione o mancata imputazione di terzi non comporta automaticamente l'esonero dell'imputato: occorre dimostrare concretamente l'identita' delle posizioni e l'effettiva condivisione della condotta illecita.
- Le censure di legittimita' devono essere specifiche e fondate su vizi di diritto o di motivazione; critiche generiche ai risultati di merito o confronti con altri soggetti senza elementi probatori concreti sono inammissibili.
- Se la documentazione contabile e' incompleta o pervenuta in ritardo e cio' impedisce la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti societari, tale circostanza puo' fondare il reato di bancarotta documentale anche se un amministratore si e' succeduto nel periodo antecedente il fallimento.
- Le contestazioni relative a pagamenti preferenziali richiedono prova del coinvolgimento diretto e del controllo sui mezzi di pagamento; se emergono elementi che individuano il controllo dei conti e le operazioni effettuate dall'imputato, la responsabilita' puo' essere riconosciuta nonostante la presenza di altri operatori interni.
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