Sentenza n. 5828/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna per l’esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna ai fini dell’esercizio dell’insegnamento specializzato per il sostegno. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il diniego perché fondato sulla distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri e ordinando al Ministero un riesame concreto, istruito e motivato dell’equivalenza della formazione, eventualmente mediante misure compensative, alla luce della direttiva 2005/36/CE e dei principi affermati dall’Adunanza plenaria. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo che l’interessata aveva formalmente rinunciato all’istanza di riconoscimento, con comunicazione acquisita al protocollo il 19 giugno 2025, ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi previsti dall’art. 7 del d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024. Tale rinuncia avrebbe determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello. Ha ritenuto che, a seguito della rinuncia dell’interessata all’istanza amministrativa di riconoscimento, il TAR avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito della legittimità del diniego. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata e il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile. Le spese del doppio grado sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Dato avviso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
La sentenza è stata adottata in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La rinuncia all’istanza di riconoscimento era stata comunicata ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi previsti dalla disposizione.
direttiva 2005/36/CE
tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno»
Secondo la sentenza appellata, la disciplina europea imponeva una valutazione concreta della formazione estera e consentiva, ove necessario, misure compensative; il Consiglio di Stato non ha esaminato tali profili nel merito, avendo dichiarato improcedibile il ricorso.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
disponendo opportune e proporzionate misure compensative
La sentenza di primo grado aveva richiamato la possibilità di adottare misure compensative proporzionate dopo la verifica dell’equivalenza della formazione; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia dell’interessato all’istanza amministrativa cui si riferisce il provvedimento impugnato determina, quando elimina l’utilità concreta della decisione giudiziale, la sopravvenuta carenza di interesse e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- Il giudice deve verificare la permanenza dell’interesse a ricorrere prima di decidere il merito della controversia; se l’interesse è venuto meno, non può pronunciarsi sulla legittimità sostanziale dell’atto impugnato.
- La sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla rinuncia all’istanza amministrativa può essere fatta valere in appello e comporta la riforma della sentenza di primo grado che abbia deciso il merito invece di dichiarare l’improcedibilità.
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