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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/160

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/160 della Commissione, del 29 gennaio 2025, relativo all’autorizzazione della L-treonina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.455 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32025R0160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso della L-treonina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.455 come additivo per mangimi, classificato tra gli additivi nutrizionali del gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. L’autorizzazione è concessa per tutte le specie animali, ma con prescrizioni specifiche: protezione dalla degradazione nel rumine per i ruminanti, avvertenze in etichetta e misure di tutela degli utilizzatori. L’allegato dettaglia composizione, metodi analitici, condizioni d’impiego e scadenza dell’autorizzazione al 19 febbraio 2035.

Autorizzazione dell’additivo per mangimi L-treonina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.455 per tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso ed etichettatura.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, alla commercializzazione e all’uso nell’Unione europea della L-treonina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.455 come additivo per mangimi. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e copre l’uso nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio, nel rispetto delle condizioni fissate nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste esclusioni territoriali o settoriali ulteriori, ma sono imposte cautele specifiche per i ruminanti e per la sicurezza degli utilizzatori.

Autorizzazione della L-treonina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.455 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/160 della Commissione autorizza la L-treonina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.455 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure per gli additivi destinati all’alimentazione animale, e recepisce il parere favorevole dell’EFSA, con alcune cautele specifiche su uso, sicurezza e informazione all’utilizzatore.

Presupposti dell’autorizzazione

La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione conclude che la sostanza soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento, e pertanto può essere autorizzata come additivo per mangimi.

L’EFSA, nel parere del 12 marzo 2024, ha ritenuto la sostanza sicura per le specie bersaglio alle condizioni d’uso proposte, sicura per i consumatori e per l’ambiente. Ha tuttavia evidenziato preoccupazioni per la somministrazione simultanea nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi, per possibili squilibri aminoacidici e motivi igienici. Ha inoltre concluso che, in assenza di dati, non era possibile stabilire se la sostanza fosse irritante o sensibilizzante cutanea; per inalazione, invece, non presenta un rischio per l’utilizzatore. L’Autorità ha ritenuto l’additivo una fonte efficace di L-treonina per le specie non ruminanti e ha precisato che, per i ruminanti, la sostanza deve essere protetta dalla degradazione ruminale.

Ambito di applicazione

L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e copre sia l’impiego nei mangimi sia l’impiego nell’acqua di abbeveraggio. La sostanza è classificata nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Condizioni tecniche e requisiti d’uso

L’allegato identifica l’additivo con il numero 3c412 e ne descrive la composizione: polvere con almeno il 98,5 % di L-treonina e al massimo l’1 % di umidità. La sostanza attiva è la L-treonina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.455; formula chimica C4H9NO3, numero CAS 72-19-5.

Per l’uso pratico sono previste diverse condizioni:

  • nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua;
  • l’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio;
  • se impiegato nei ruminanti, deve essere protetto dalla degradazione nel rumine;
  • in caso di supplementazione con L-treonina, soprattutto nell’acqua di abbeveraggio, occorre considerare l’apporto complessivo di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri.

Sicurezza degli utilizzatori

La Commissione richiama l’esigenza di misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori. In concreto, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per contenere i rischi. Se tali misure non bastano, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Metodi di analisi e controlli

L’allegato disciplina anche i metodi analitici utilizzabili per il controllo della treonina:

  • per l’identificazione nell’additivo: monografia "L-threonine" del Food Chemical Codex;
  • per la determinazione nell’additivo: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD), EN ISO 17180;
  • per le premiscele: IEC-VIS/FLD, EN ISO 17180, oppure IEC-VIS ai sensi del regolamento (CE) n. 152/2009;
  • per i mangimi composti: IEC-VIS ai sensi del regolamento (CE) n. 152/2009;
  • per l’acqua: IEC-VIS o IEC-VIS/FLD.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

Il periodo di autorizzazione termina il 19 febbraio 2035. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

La sostanza L-treonina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.455 è autorizzata come additivo per l’alimentazione animale ai sensi dell’articolo 1, nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi, secondo le condizioni indicate nell’allegato.

Ambito di utilizzo e specie destinatarie

L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali. L’allegato consente l’uso dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio oltre che nei mangimi, con obbligo di considerare la stabilità al trattamento termico e nell’acqua nelle istruzioni d’uso.

Condizioni specifiche per i ruminanti

Quando utilizzata nell’alimentazione dei ruminanti, la L-treonina deve essere protetta dalla degradazione nel rumine. Tale requisito è espresso sia nel considerando sia nell’allegato come obbligo per gli operatori del settore dei mangimi.

Avvertenze di etichettatura e informazione all’utilizzatore

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-treonina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri. Devono inoltre essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua.

Sicurezza degli utilizzatori e dispositivi di protezione

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Metodi di analisi

L’allegato richiama metodi specifici per l’identificazione e la determinazione della treonina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua, tra cui il Food Chemical Codex, la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD o IEC-VIS) e il regolamento (CE) n. 152/2009 per alcuni controlli.

Composizione dell’additivo e identificazione

L’additivo è identificato con il numero 3c412. La composizione indicata è una polvere con un tenore minimo di L-treonina del 98,5 % e un tenore massimo di umidità dell’1 %. La sostanza attiva è L-treonina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.455; formula chimica C4H9NO3 e numero CAS 72-19-5.

Periodo di autorizzazione e data di scadenza

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 19 febbraio 2035.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresalute animaleetichettaturaadditivi nutrizionali

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