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Sentenza

Sentenza n. 4437/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Capo della sentenza del TAR Lombardia n. 84/2026 relativo alla compensazione integrale delle spese del giudizio di ottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione appellata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già vittoriosa nel giudizio di ottemperanza davanti al TAR Lombardia, ha impugnato il solo capo relativo alle spese, deducendo violazione degli artt. 26, comma 1, e 88, comma 2, lettera d), c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, c.p.c. Ha sostenuto che la compensazione delle spese è consentita soltanto in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da motivare compiutamente. Secondo l'appellante, la motivazione del TAR sarebbe stata apparente, manifestamente contraddittoria e priva dell'indicazione di una valida ragione grave ed eccezionale. Il TAR aveva accolto il ricorso per ottemperanza e nominato un commissario ad acta per il persistente inadempimento dell'amministrazione, ma aveva compensato le spese rilevando che, a fronte di un unico giudicato del giudice ordinario, erano stati proposti due distinti ricorsi per ottemperanza e che il primo era già stato accolto con condanna alle spese a favore dei medesimi difensori antistatari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha affermato che il giudice di primo grado dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese e nella valutazione equitativa dei giusti motivi per compensarle, con il limite del divieto di condannare la parte vittoriosa o di adottare statuizioni abnormi e manifestamente irrazionali. Quando le spese sono compensate, è necessaria una motivazione più specifica rispetto alla regola della soccombenza. Nel caso concreto, la motivazione del TAR è stata ritenuta presente e chiara: la proposizione di due distinti giudizi di ottemperanza a fronte di un unico giudicato, con già avvenuta condanna alle spese nel primo giudizio, integrava una strumentale duplicazione delle iniziative processuali e una condotta suscettibile di aumentare ingiustificatamente il contenzioso. Il creditore può agire separatamente per la tutela di un autonomo diritto di credito, ma non può ottenere una moltiplicazione delle condanne alle spese nei confronti dello stesso soccombente. Le spese del giudizio d'appello sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Indicato quale base normativa del giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale era stata resa la sentenza appellata.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per il rinvio, nella disciplina delle spese del processo amministrativo, agli artt. 91 e 92 c.p.c.

  • art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.

    Invocato dall'appellante in relazione alla disciplina della motivazione della sentenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della regola generale secondo cui le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato quale base della possibilità di compensare le spese nei casi consentiti dalla legge e in presenza di adeguata motivazione.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Invocato dall'appellante per denunciare motivazione apparente o incomprensibile della statuizione sulle spese.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il giudice di primo grado dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite e nella compensazione, ma non può condannare alle spese la parte vittoriosa né adottare una statuizione abnorme o manifestamente irrazionale.
  • La compensazione delle spese, derogando alla regola della soccombenza, richiede una motivazione più specifica e rafforzata, idonea a rendere comprensibili le ragioni concrete della deroga.
  • La proposizione di distinti giudizi di ottemperanza fondati sul medesimo giudicato può giustificare la compensazione delle spese nel giudizio successivo quando risulti una duplicazione strumentale delle iniziative processuali e sia già stata riconosciuta una condanna alle spese nel primo giudizio.
  • Il titolare di un autonomo diritto di credito può agire separatamente rispetto ad altri creditori anche se i diritti derivano dal medesimo titolo, ma non può conseguire una moltiplicazione delle condanne alle spese a carico dello stesso soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaAbuso del diritto e del processo

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