Sentenza n. 8136/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 43917 presentata in data 23 aprile 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea - Spagna in data 10 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno, presentata il 23 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un’università spagnola. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge, evidenziando che l’inerzia le impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento. Il Ministero si è costituito senza definire il procedimento e senza che risultassero richieste di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di un’istanza formale e decorso del termine previsto senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007. In particolare, l’amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, in assenza di richieste di integrazione, concludere il procedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Il Ministero è stato condannato a provvedere mediante un atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni. Sia il Ministero sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per le spese di giudizio.
Norme richiamate
direttiva 2013/55/UE
È indicata quale base della domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna.
art. 2 l. 241/1990
È richiamato, attraverso il termine generale di trenta giorni, quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Stabilisce il termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento conclusivo sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
art. 31 c.p.a.
La pronuncia applica la tutela contro il silenzio mediante accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e ordine di emanazione di un provvedimento espresso.
Massime di principio
- Ai fini dell’accertamento del silenzio-inadempimento è sufficiente la presentazione di un’istanza formale, il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento e l’assenza di un provvedimento espresso dell’amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione; ove non siano necessarie integrazioni, deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- In assenza di richieste di integrazione documentale, l’inerzia protratta oltre i termini previsti dall’art. 16 d.lgs. 206/2007 integra silenzio-inadempimento e legittima il giudice amministrativo a ordinare all’amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può fissare un termine per la conclusione del procedimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a provvedere in caso di ulteriore inerzia.
- Il procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro deve essere definito nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dei principi stabiliti dalla giurisprudenza pertinente dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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