Cassazione Penale, Ordinanza n. 05923/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi, condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati in appello all'esito di giudizio abbreviato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ricorrono congiuntamente per cassazione. Contestano: 1) l'asserita omessa motivazione sulla destinazione della droga a terzi o, in alternativa, sulla configurabilità della fattispecie di lieve entità; 2) l'asserita omessa motivazione sulla configurabilità del reato di coltivazione; 3) la confisca del materiale sequestrato. La Corte rileva che i primi due motivi sono censure di fatto, dirette a una rivalutazione del compendio probatorio e non a denunciare specifici travisamenti, e che la sentenza di merito aveva già motivato puntualmente sulla sussistenza del reato, valorizzando il rinvenimento di marijuana e hashish in quantità idonee a ricavare numerose dosi, di quarantacinque piante di marijuana in vegetazione e di una coltivazione organizzata con mezzi non rudimentali. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché non dedotto con l'atto di appello, quindi proposto per la prima volta in cassazione in violazione del divieto di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
La sentenza di merito, richiamata dalla Corte, ha ritenuto configurabile la fattispecie di detenzione/coltivazione di stupefacenti di lieve entità sulla base del quantitativo di droga, del numero di dosi ricavabili, della presenza di piante in vegetazione e di una coltivazione organizzata.
art. 606, comma 3, c.p.p.
In cassazione non possono essere dedotte censure non proposte con l'atto di appello; il terzo motivo è quindi inammissibile perché nuovo.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove, se le doglianze si risolvono in una mera contrapposizione alla ricostruzione compiuta dal giudice di merito.
- La censura per vizio di motivazione non è ammissibile quando la sentenza impugnata abbia già esposto in modo puntuale le ragioni della configurabilità del reato, specie se il ricorrente non individua specifici travisamenti della prova.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca una questione non dedotta con l'atto di appello, in violazione del principio di specificità dei motivi.
- La verifica sulla lieve entità nel traffico di stupefacenti può fondarsi, tra gli altri elementi, sul quantitativo di sostanza sequestrata, sul numero di dosi ricavabili, sulla presenza di piante di cannabis e sull'organizzazione non rudimentale della coltivazione.
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