Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2904/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecco che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Alessandra Formisano per i reati di minaccia e danneggiamento, ritenendoli estinti per intervenuta remissione di querela. Il ricorrente ha censurato l'operazione di esclusione delle aggravanti posta in essere dalla pubblica accusa durante il dibattimento, sostenendo che tale riqualificazione sia illegittima e violi il principio di irretrattabilità dell'azione penale (l'eliminazione di aggravanti spetta al giudice e non al P.M.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non si sia confrontato con la motivazione del giudice di merito, il quale aveva escluso le aggravanti in punto di fatto e aveva fatto propria l'esclusione operata dal P.M.; pertanto la critica rivolta al solo comportamento del P.M. non devolve alla Corte il controllo sulla motivazione del giudice. La Corte ha inoltre evidenziato errori di diritto nella sentenza di merito (la depenalizzazione del danneggiamento semplice operata dal D.Lgs. n.7/2016 e la modificazione della procedibilità del reato di minaccia dal D.Lgs. n.36/2018), ma ha concluso che, anche correggendo tali profili, l'intervenuta remissione di querela avrebbe comunque estinto i reati o reso ininfluente l'accoglimento del ricorso del P.M.; per carenza di interesse l'impugnazione è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 11 c.p. (riferimento aggravante)

    L'aggravante indicata è stata rimossa nella imputazione; la Corte osserva che l'esclusione di una aggravante è un fatto che il giudice deve motivare e non un potere del P.M., ma nel caso di specie il giudice ha ritenuto che i fatti non sussumessero nelle fattispecie aggravate

  • decreto legislativo n.7 del 15 gennaio 2016

    Ha depenalizzato il danneggiamento semplice: l'esposizione a pubblica fede dell'oggetto danneggiato, prima circostanza aggravante, è diventata elemento essenziale. Di conseguenza il reato è perseguibile d'ufficio e non estinguibile per remissione di querela

  • art. 612 c.p.

    Il reato di minaccia è stato modificato dal D.Lgs. n.36/2018: la querela resta necessaria in molti casi, ma la disciplina è cambiata e alcune forme di minaccia rimangono perseguibili d'ufficio; nel caso esaminato la remissione di querela avrebbe comunque prodotto l'estinzione del reato

  • art. 339 c.p.

    Elenca modalità particolarmente rilevanti di minaccia per le quali la perseguibilità può mantenersi; la Corte rileva che tali ipotesi non ricorrevano nel caso di specie

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, Sent. n. 18617 del 08/02/2017 - Rv. 269743 - 01)

    Richiamata per il principio secondo cui l'eliminazione di una circostanza aggravante in corso di dibattimento ad opera del P.M. è illegittima perché viola l'irretrattabilità dell'azione penale; tuttavia la Corte precisa che se il giudice di merito esclude le aggravanti con motivazione, il censure devono investire la motivazione del giudice

Massime di principio

  • Se il P.M. modifica o esclude aggravanti durante il dibattimento, tale operazione è tendenzialmente illegittima se configura una retrazione dell'azione penale: l'eliminazione delle aggravanti compete al giudice, non al P.M.
  • Una censura d'appello/ricorso che contesti l'operato del P.M. deve comunque confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; se il giudice ha escluso le aggravanti sulla base di fatti e motivi, il ricorso deve impugnare la motivazione del giudice e non limitarsi a criticare la pubblica accusa
  • La depenalizzazione o modifiche legislative (es. D.Lgs. n.7/2016, D.Lgs. n.36/2018) possono trasformare circostanze aggravanti in elementi essenziali o modificare la procedibilità: occorre verificare sempre l'assetto normativo vigente al momento del fatto per valutare la perseguibilità e l'eventuale estinzione per remissione di querela
  • Quando la remissione di querela ha già estinto il reato, l'impugnazione da parte del P.M. può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse se l'eventuale accoglimento non produrrebbe effetti utili
  • In sede di impugnazione è fondamentale specificare e provare l'interesse a ottenere la riforma della decisione impugnata; censure formali al comportamento del P.M. che non investono la motivazione del giudice sono spesso inidonee

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.