Cassazione Civile, Ordinanza n. 15703/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia aveva irrogato sanzioni amministrative a una società e al suo legale rappresentante per l'impiego di lavoratori tramite contratti di appalto ritenuti illeciti, oltre che per l'occupazione di lavoratori senza preventiva comunicazione obbligatoria per lavoro accessorio. I destinatari dell'ingiunzione avevano opposto il provvedimento, ma il Tribunale aveva respinto l'opposizione e la Corte d'Appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa indicazione delle conclusioni; 2) violazione della disciplina sulle sanzioni amministrative e sulla solidarietà, sostenendo che il pagamento eseguito da una delle società appaltatrici avrebbe estinto l'obbligazione anche nei loro confronti e che vi sarebbe stata indebita duplicazione sanzionatoria; 3) violazione di legge e di norme processuali per avere la Corte territoriale qualificato come non genuini gli appalti, con contestazione della valutazione delle prove; 4) violazione delle norme sul termine di notifica del verbale/ordinanza, deducendo tardività dell'atto sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo per mancato confronto con la ratio decidendi e comunque infondato nel merito, inammissibile in parte e infondato in parte il terzo, e inammissibile il quarto perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi rigettato il ricorso, confermando la condanna alle sanzioni e ponendo le spese a carico dei ricorrenti, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva respinto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, ritenendo corretta la qualificazione degli appalti come illeciti e corretta l'applicazione della disciplina delle sanzioni amministrative: in presenza di più soggetti coinvolti nella somministrazione/appalto illecito, ciascun soggetto risponde della propria sanzione, senza che il pagamento effettuato da uno estingua l'autonoma obbligazione degli altri; la solidarietà di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 opera solo per trattamenti retributivi e contributivi, non per le sanzioni amministrative. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la verifica del termine di 90 giorni per la notificazione del verbale ispettivo, decorrente dal momento in cui l'illecito è compiutamente apprezzabile all'esito degli accertamenti, e non dalla mera data della violazione. Le spese di legittimità sono state poste in solido a carico dei ricorrenti, con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
La solidarietà tra appaltatore/somministratore e committente/utilizzatore richiamata dai ricorrenti non si applica alle sanzioni amministrative, ma riguarda solo i trattamenti retributivi e i contributi dei lavoratori.
art. 18, co. 1, d.lgs. n. 276/2003
Prevede distinte sanzioni per l'impresa non autorizzata alla somministrazione di manodopera e per l'impresa utilizzatrice; dal medesimo verbale ispettivo possono quindi derivare sanzioni autonome per soggetti diversi.
art. 5 L. n. 689/1981
In tema di illecito amministrativo opera il principio di personalità della responsabilità: ciascun trasgressore risponde per intero della sanzione prevista per l'infrazione, anche se il fatto è stato commesso in concorso con altri.
art. 6 L. n. 689/1981
Quando il soggetto obbligato è una persona giuridica, la responsabilità amministrativa grava sul legale rappresentante e in via solidale sulla persona giuridica, ma solo entro tale rapporto interno; non si estende automaticamente a soggetti diversi coinvolti nell'illecito.
art. 1292 c.c.
La solidarietà tra gli ingiunti non è configurabile fuori dei casi previsti dalla legge; nel caso esaminato non vi era un vincolo solidale tra le società coinvolte nell'appalto illecito.
art. 132, co. 2, n. 3), c.p.c.
La mancata o incompleta trascrizione delle conclusioni in sentenza comporta nullità solo se le conclusioni non siano state esaminate dal giudice di merito.
art. 360, co. 1, nn. 3), 4) c.p.c.
È la base processuale dei motivi di ricorso proposti per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
È stato invocato per la dedotta nullità della sentenza d'appello per omessa indicazione delle conclusioni.
art. 1455 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nella censura sulla non genuinità degli appalti, senza che la Corte ne abbia tratto una specifica regola decisoria ulteriore.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la rivalutazione del materiale istruttorio non è consentita in cassazione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per censurare il libero convincimento del giudice di merito; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie.
art. 2 L. n. 241/1990
Invocato per la dedotta tardività della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 14 L. n. 689/1981
Il termine di 90 giorni decorre non dalla violazione in sé, ma dal momento in cui l'illecito è apprezzabile all'esito degli accertamenti; il termine riguarda la notificazione del verbale di accertamento, non la successiva ordinanza-ingiunzione.
art. 28 L. n. 689/1981
Dalla violazione decorre il termine di prescrizione, distinto dal termine di 90 giorni per la notificazione del verbale di accertamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, il principio di personalità della responsabilità impedisce di considerare estinta l'obbligazione di un soggetto per il solo fatto che un altro coobbligato o altro soggetto coinvolto abbia pagato una diversa sanzione, quando le violazioni e i soggetti obbligati siano autonomi.
- La solidarietà prevista dalla disciplina dell'appalto/somministrazione ex art. 29 d.lgs. 276/2003 non si estende alle sanzioni amministrative, ma opera soltanto per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori.
- Il pagamento della sanzione da parte di un soggetto diverso non estingue la pretesa sanzionatoria verso altro soggetto, se il sistema normativo prevede distinte responsabilità e distinte sanzioni per ciascun trasgressore.
- La censura di nullità della sentenza per omessa indicazione delle conclusioni è infondata se le conclusioni risultano comunque esaminate dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è ammessa una rivalutazione del compendio istruttorio: le doglianze sulla genuinità dell'appalto sono scrutinabili solo nei limiti del controllo sulla correttezza giuridica e sulla motivazione, non come nuovo giudizio di merito.
- Il termine di 90 giorni previsto per la notificazione del verbale ispettivo decorre dal momento in cui il quadro fattuale è sufficientemente completo per qualificare l'illecito, e non dalla mera commissione della violazione; alla successiva ordinanza-ingiunzione si applica invece il diverso termine di prescrizione.
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