Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2494/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento di non ammissione alla classe superiore nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compresi i verbali del Consiglio di classe, nonché del documento di valutazione finale, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale ivi compresa la nota redatta in nome e per conto della Scuola, con cui è stata parzialmente respinta l’istanza di accesso avanzata dai ricorrenti.

Giustizia amministrativa202402102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissione dello studente al secondo anno di corso, connessi verbali del consiglio di classe, documento di valutazione finale e parziale diniego dell'istanza di accesso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (istituto scolastico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la non ammissione dello studente alla classe superiore, deducendo con un unico motivo sviamento, contraddittorietà, carenza di motivazione, illogicità e travisamento. In particolare, hanno sostenuto che alcuni studenti sarebbero stati promossi nonostante valutazioni non dissimili da quelle attribuite al minore e che l'istituto avrebbe attestato un miglioramento dello studente nel corso dell'anno dopo l'inserimento nel doposcuola, pur trattandosi di un alunno certificato. Il ricorso comprendeva anche la contestazione della parziale reiezione dell'istanza di accesso agli atti. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza dell'11 settembre 2024. Successivamente, prima dell'udienza pubblica, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché lo studente si era iscritto presso altro istituto e aveva conseguito la promozione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La successiva iscrizione dello studente presso altro istituto e il conseguimento della promozione, unitamente all'espressa dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione, hanno fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla pronuncia. Il giudice ha ritenuto di non poter esaminare nel merito le censure né procedere d'ufficio, sostituendosi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate in ragione dell'andamento complessivo della controversia, delle ragioni della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e della natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    difetto di interesse delle parti alla decisione

    L'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando confermata dalla sopravvenuta inutilità della pronuncia, conduce alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e l'oscuramento delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e sopravviene una situazione che rende inutile la pronuncia, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Il giudice amministrativo non può esaminare d'ufficio il merito della controversia né sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell'interesse ad agire, una volta che questa abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.