Ordinanza n. 2065/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del Merito, prot. 18534/2024, comunicazione n. 79913 a mezzo email del 18.11.2025, recante rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Spagna, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del merito, recante il rigetto dell'istanza di riconoscimento in Italia del titolo estero di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha esaminato esclusivamente la domanda cautelare e ha rilevato che il ricorrente non ha provato di essere titolare di un contratto di insegnamento, circostanza rilevante ai fini della dimostrazione del pericolo imminente di un pregiudizio grave e irreparabile.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. In particolare, non è stata fornita la prova di un pregiudizio grave e irreparabile imminente, non risultando dimostrata la titolarità di un contratto di insegnamento. Ritenuto assente il periculum, il Collegio ha considerato superflua ogni valutazione sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; l'assenza del periculum in mora ha comportato il rigetto dell'istanza senza necessità di esaminare il fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella tutela cautelare amministrativa, la parte che chiede la sospensione dell'atto deve dimostrare un pericolo imminente di pregiudizio grave e irreparabile; la mancata prova di tale requisito giustifica il rigetto dell'istanza.
- Quando il periculum in mora risulta insussistente, il giudice può ritenere superflua la valutazione del fumus boni iuris.
- La mera impugnazione di un diniego di riconoscimento di un titolo acquisito all'estero non dimostra, di per sé, il pericolo di un danno grave e irreparabile; tale pericolo deve essere allegato e provato in relazione alla situazione concreta del ricorrente.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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