Cassazione Penale, Sentenza n. 568/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del 22/12/2023 della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per furto tentato in abitazione (provvedimento del Tribunale di Lodi) con rideterminazione della pena a 4 mesi di reclusione ed euro 103 di multa. I motivi di ricorso: (1) mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e presunta contraddittorietà della valutazione dei precedenti penali del tutto antecedenti al 2014; (2) rifiuto della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi degli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981, ritenendo la difesa che l'imputata fosse in condizioni economiche tali da sopportare la pena pecuniaria (risarcimento danno di euro 1.500) e che non fosse stato valutato il profilo rieducativo e di pericolo di recidiva. Successivamente, con atto del 17/10/2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia. In conseguenza, poiché l'inammissibilità è stata pronunciata sulla base di una delle cause previste dall'art. 591 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Non vi è stata disamina sul merito delle questioni sostanziali sollevate (valutazione delle attenuanti e applicabilità della pena pecuniaria), dato che la rinuncia ha impedito l'esame del ricorso.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
La Corte ha richiamato l'art. 591 c.p.p. come causa di inammissibilità del ricorso in conseguenza della rinuncia dell'interessata; per tale ragione non è stata decisa la questione di merito.
artt. 53 e ss., legge n. 689/1981
La ricorrente aveva invocato la possibilità di sostituire la pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi di tali norme. La questione non è stata esaminata nel merito dalla Corte suprema in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione comporta in genere la declaratoria di inammissibilità e impedisce l'esame delle questioni di merito; il rinunciante può essere condannato alle spese e a somme a titolo di cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia dovuta a cause previste dall'art. 591 c.p.p.
- Le critiche sulla valutazione delle circostanze attenuanti e sulla rilevanza dei precedenti penali sono valutazioni di merito riservate al giudice di merito; per ottenere accoglimento è necessario dimostrare contraddittorietà, illogicità o mancanza di motivazione nelle valutazioni svolte dai giudici di merito.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 richiede che il giudice motivi in modo specifico sulla capacità economica dell'imputato, sull'idoneità della pena pecuniaria rispetto alla finalità rieducativa e sul pericolo di recidiva; l'omessa valutazione di tali profili può costituire motivo di doglianza ma va sollevata e sviluppata in sede utile prima della rinuncia.
- Prima di rinunciare a un ricorso è fondamentale valutare le conseguenze processuali e patrimoniali (spese, cassa delle ammende) e considerare se interessino profili che richiedono comunque decisione di merito; la rinuncia chiude in pratica la possibilità di pronuncia della Corte sulla questione impugnata.
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