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Sentenza

Sentenza n. 2087/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina che aveva condannato il Ministero ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero in forma esecutiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi legali. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di astreinte per il ritardo nell’esecuzione. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha contestato il titolo esecutivo né comprovato l’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché riguardava una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell’onere di notificazione previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, in assenza di prova dell’adempimento da parte del Ministero, ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e ritenendosi applicabile per analogia la disciplina sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il Collegio ha ritenuto notorio che il ritardo fosse riconducibile all’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, idoneo a incidere sulle capacità organizzative del Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L’azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale indicato dal giudice.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza richiamati dal codice.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La preventiva notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è necessaria ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che vi ha interesse; pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto provare l’avvenuto pagamento o altro fatto impeditivo dell’esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell’esecuzione, è stata respinta nel caso concreto.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamata quale base normativa per il riconoscimento degli interessi legali sulla somma spettante in esecuzione del giudicato.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario dirigente dell’amministrazione è stata applicata analogicamente anche al giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro diversa da quella prevista dalla legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il titolo sia idoneo a essere eseguito e siano rispettati i termini e gli adempimenti processuali previsti dal codice del processo amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di una somma dovuta in base a un giudicato, l’amministrazione deve provare l’eventuale adempimento o i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto; in mancanza, il giudice può ordinare l’esecuzione del titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva decorso inutilmente tale termine.
  • La nomina a commissario ad acta di un dirigente appartenente alla stessa amministrazione inadempiente non comporta necessariamente il riconoscimento di un compenso ulteriore, quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle cui la disciplina è espressamente riferita.
  • La concessione dell’astreinte nel giudizio di ottemperanza non è automatica: la domanda può essere respinta quando il ritardo nell’esecuzione sia ricondotto a circostanze organizzative eccezionali, quali un ingente e improvviso contenzioso sulla medesima questione, ritenute idonee a incidere sulle capacità operative dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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