Cassazione Civile, Ordinanza n. 01874/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
I ricorrenti avevano agito in primo grado chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di due terreni. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione rigettandola. Nel ricorso per cassazione i soccombenti censuravano, con sette motivi, la valutazione della prova compiuta dal giudice di merito: sostenevano che gli elementi di fatto offerti fossero sufficienti a dimostrare il possesso utile ad usucapionem; che la motivazione fosse solo apparente e che la mera coltivazione del fondo dovesse valere come prova del possesso; che non fosse stata valorizzata la identità della coltivazione con quella dei terreni vicini di loro proprietà; che i fatti dedotti erano stati provati e non specificamente contestati; che la corte d'appello avesse dato rilievo alla proposta di regolarizzazione catastale formulata da un tecnico incaricato dagli stessi ricorrenti; e che l'animus possidendi fosse stato escluso sulla base di una valutazione temporalmente limitata e non estesa all'intero ventennio utile all'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che la corte territoriale aveva sorretto il rigetto della domanda su una pluralità di rationes decidendi autonome: insufficienza e genericità delle deposizioni testimoniali; irrilevanza della sola coltivazione del fondo nel caso concreto; insussistenza della dedotta omogeneità tra le coltivazioni; mancata prova dell'accesso alle aree solo attraverso la proprietà degli attori; ulteriore ragione fondata sulla richiesta, formulata nel 2005, di una variante edilizia relativa al loro terreno, accompagnata da planimetria che non indicava le porzioni rivendicate. Poiché quest'ultima ratio non era stata specificamente censurata, il ricorso risultava comunque inammissibile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore nella fase camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 2697 c.c.
evocato solo indirettamente nel contesto del riferimento all'onere della prova, senza specifica elaborazione autonoma della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammessa una censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
- La valutazione delle deposizioni testimoniali, dei documenti e dell'attendibilità delle fonti di prova è riservata al giudice di merito; in cassazione essa è censurabile solo nei limiti del vizio realmente dedotto e non per sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes, poiché l'eventuale accoglimento di singoli motivi non potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione.
- Ai fini dell'usucapione, la mera coltivazione del fondo non è di per sé sufficiente se, nel caso concreto, non risulta dimostrato un possesso uti dominus con elementi univoci e coerenti per l'intero periodo utile.
- La mancata specifica contestazione di una ratio decisoria autonoma comporta difetto di interesse all'esame delle ulteriori censure, che non potrebbero incidere sull'esito finale della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01711/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01712/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01713/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01714/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01715/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01716/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →