Sentenza n. 1640/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 158/2025 del 6 febbraio 2025 pubblicata in pari data e notificata in data 7 febbraio 2025, emessa nell’ambito del procedimento n. 12559/2024 R.G.A.L.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 158/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 158/2025, notificata il 7 febbraio 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto del docente a ottenere, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore di 500 euro per ciascun anno, oltre agli accessori di legge. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Inizialmente mancavano l’attestazione di conformità della sentenza e il certificato di passaggio in giudicato; tali documenti sono stati prodotti tempestivamente in esecuzione dell’ordinanza istruttoria del TAR. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione del titolo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto formalmente dimostrati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, poiché l’an e il quantum del credito risultavano incontestati e il Ministero non aveva provato l’avvenuta esecuzione, il giudice ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di rilasciare al ricorrente, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi 2.500 euro, oltre agli accessori maturati. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale non dà luogo a compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Le spese di lite sono state compensate, ma il contributo unificato è stato posto a carico del Ministero, considerata la necessità del giudizio; il comportamento processuale del ricorrente ha inciso sulla compensazione per la tardiva regolarizzazione della documentazione.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario incidente su un obbligo dell’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato e nominare, per l’eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del diritto riconosciuto dal giudicato civile alla carta elettronica del docente, quantificata in 500 euro per ciascun anno scolastico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l’esistenza di un giudicato vincolante, la sua notifica all’amministrazione e l’inadempimento dell’obbligo conformativo o satisfattivo; quando an e quantum della prestazione sono incontestati, il giudice può ordinare direttamente all’amministrazione l’esecuzione specifica del titolo.
- La produzione tardiva della copia conforme del titolo e del certificato di passaggio in giudicato può essere regolarizzata nel termine assegnato dal giudice mediante ordinanza istruttoria, senza impedire la decisione nel merito, purché l’ordine istruttorio sia tempestivamente adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l’esecuzione di una sentenza civile, il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, prevedendone l’intervento dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e disciplinandone termini, poteri e facoltà di delega.
- L’attività del commissario ad acta che rientra nei doveri istituzionali dell’ufficio di appartenenza non comporta, in assenza di diversa disposizione, la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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