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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06883/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 2.686,00 oltre accessori di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 28/05/2024. Dal testo emerge che il primo motivo tendeva a proporre una lettura alternativa della vicenda processuale, fondata su una diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito; la Corte ha ritenuto che si trattasse di una censura meramente di merito, non proponibile in cassazione, perché non deduceva specifici vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il secondo motivo riguardava la statuizione sulla provvisionale in favore della parte civile; la Corte ha rilevato che tale decisione non è impugnabile con ricorso per cassazione in quanto discrezionale, meramente delibativa, non necessariamente motivata e comunque non destinata a passare in giudicato, essendo suscettibile di essere superata dalla liquidazione integrale del risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 609 c.p.p.

    Il testo non richiama espressamente una disposizione codicistica di merito; l'ordinanza disciplina l'ammissibilità del ricorso e i limiti del sindacato di legittimità, senza indicare una norma specifica diversa dalle regole generali sul ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito, mediante la mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti e delle prove rispetto a quella operata dai giudici di merito.
  • La censura sulla motivazione è ammissibile solo se deduce una reale mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, intesa come rottura evidente e radicale della consequenzialità logica del ragionamento decisorio.
  • La statuizione sulla concessione e quantificazione della provvisionale in favore della parte civile non è normalmente impugnabile con ricorso per cassazione, poiché ha natura discrezionale, delibativa e non definitivamente stabilizzata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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