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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39710/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva respinto la loro opposizione all'esecuzione e la richiesta di revoca della confisca di immobili a loro intestati, disposta nel procedimento penale contro Alfio Maria Aiello (coniuge/padre) conclusosi con condanna irrevocabile per reati aggravati di mafia e fittizia intestazione. Contestano: (i) la mancata possibilità di partecipare pienamente al giudizio penale che ha determinato la confisca; (ii) la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 12-sexies D.L. 8/6/1992 e dell'art. 60 c.p.p. per non aver garantito la partecipazione dei terzi proprietari; (iii) la sussistenza di nuovi elementi e perizie prodotti in incidente d'esecuzione idonei a dimostrare la lecita provenienza delle somme e a consentire la revoca della confisca; (iv) la rilevanza del rigetto di confische in sede di prevenzione su beni diversi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato che: (a) la disciplina applicata al tempo della confisca non è stata ritenuta costituzionalmente invalida alla luce del precedente intervento della Corte costituzionale (sent. n.253/2017) che ha indicato una interpretazione compatibile (con possibilità per i terzi di attivare rimedi cautelari e impugnare); (b) gli elementi nuovi prodotti non erano sufficienti a sovvertire le conclusioni del giudizio penale, soprattutto con riferimento agli acquisti relativi al periodo 2008-2010 e alla complessa operazione concernente i fondi in Contrada Junghetto, ritenuti acquisiti mediante risorse di origine opaca; (c) il rigetto della confisca in sede di prevenzione relativo ad altri beni non incide sul provvedimento penale già eseguito; (d) non sussisteva l'obbligo di un ulteriore accertamento peritale richiesto dai ricorrenti, poiché le deduzioni non mutavano il quadro probatorio decisivo. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)

    Norma che legittima la confisca penale allargata per sproporzione. La Corte ha ritenuto la normativa, nella versione applicata al caso, interpretabile in modo compatibile con principi costituzionali e convenzionali e suscettibile di tutela dei terzi attraverso gli strumenti processuali previsti (incidenti cautelari e di esecuzione, appello).

  • art. 31, legge 17 ottobre 2017, n. 161

    Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo

    Introduce l'obbligo, nella fase di cognizione successiva, di citare i terzi titolari di diritti sui beni sequestrati; la Corte ha richiamato tale disposizione quale evoluzione normativa che rafforza la partecipazione dei terzi rispetto al passato.

  • art. 30, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La norma sulla prevenzione patrimoniale consente al giudice della prevenzione di prendere atto dell'esecuzione della confisca penale; la Corte ha ritenuto ininfluente il rigetto della confisca preventiva su beni diversi rispetto a quelli già confiscati in sede penale.

  • art. 60 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti nella censura sulla partecipazione dei terzi al processo; la Corte ha ritenuto che, nel quadro interpretativo costituzionale e convenzionale, le garanzie dei terzi possano essere adeguatamente esercitate con i rimedi previsti (incidenti e impugnazioni).

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiama i poteri istruttori in sede esecutiva: la Corte ha osservato che l'incidente di esecuzione ha limiti strutturali rispetto al giudizio principale e che la richiesta di ulteriori accertamenti deve essere giustificata da elementi concreti idonei a modificare la valutazione già compiuta.

  • Direttiva (UE) 2014/42

    La direttiva sul congelamento e confisca dei proventi da reato è stata citata nel contesto del quadro sovranazionale che impone garanzie difensive e partecipative; la giurisprudenza italiana è stata chiamata ad interpretare la disciplina nazionale in compatibilità con tali principi.

  • Convenzione EDU (art. 6, comma 1; art. 13; Protocollo 1, art. 1)

    Rilevante per i profili di diritto al giusto processo, difesa e protezione della proprietà; la Corte ha ritenuto che, con l'interpretazione e gli strumenti processuali esistenti, non si configurava violazione convenzionale nel caso concreto.

  • Principi costituzionali richiamati (art. 3, 24, 25, 41, 111 Cost.)

    Richiamati dalle parti per sostenere lesioni di diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto che la disciplina possa essere interpretata e applicata in modo compatibile con tali principi, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 253/2017

    La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili questioni analoghe, evidenziando la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente compatibile della normativa che assegna ai terzi strumenti di tutela (rimedi cautelari e impugnazioni). Tale pronuncia è stata determinante per la decisione della Cassazione.

  • Giurisprudenza di riferimento (es. Sez. U. n. 48126/2017 Muscari; Sez.1 n. 30738/2013 Costa; ordinanza n. 8371/2016 Gatto)

    Precedenti di legittimità utilizzati per delineare i limiti e le possibilità di tutela dei terzi nell'ambito del procedimento penale e dell'esecuzione; confermano la possibilità di interventi cautelari e di impugnazioni da parte dei terzi e l'esigenza di valutare la piena effettività delle garanzie difensive.

Massime di principio

  • La partecipazione dei terzi proprietari al giudizio penale era storicamente limitata, ma l'interpretazione e le modifiche normative (art.31 L.161/2017) e la giurisprudenza hanno rafforzato la possibilità di tutela preventiva: terzi devono cercare di intervenire o attivare rimedi cautelari in ogni grado possibile.
  • L'incidente di esecuzione è lo strumento principale per ottenere la revoca della confisca da parte di terzi non chiamati nel processo principale, ma ha limiti istruttori: per avere successo bisogna produrre elementi nuovi, specifici e decisivi che possano effettivamente rimettere in discussione il nesso tra i beni e i proventi illeciti.
  • Documenti e perizie nuove devono concretamente smentire la valutazione sul nesso di sproporzione o sulla fittizi a intestazione: mere deduzioni confutative o argomentazioni alternative, prive di riscontri oggettivi, difficilmente ottengono la revoca.
  • La sentenza di rigetto della confisca in procedimenti di prevenzione su beni diversi non invalida automaticamente una confisca penale già eseguita: ogni procedimento ha autonomia e rilevanza limitata ai beni e fatti specificamente valutati.
  • La richiesta di nuovi accertamenti tecnici in sede esecutiva è discrezionale e deve essere supportata da elementi che rendano ragionevolmente probabile un esito diverso rispetto alla valutazione già compiuta dal giudice penale.
  • Le censure costituzionali contro la normativa sulla confisca trovano oggi ostacolo nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità che privilegia interpretazioni compatibili e l'uso degli strumenti processuali esistenti; pertanto, in mancanza di fatti nuovi rilevanti, la strada della impugnazione costituzionale è incerta.
  • In situazioni simili è consigliabile: (a) intervenire tempestivamente con istanze cautelari nei gradi di giudizio in cui è possibile; (b) procurarare perizie tecniche dettagliate e documentazione bancaria chiara; (c) valutare l'appello contro eventuali decreti di rigetto e non affidarsi solo all'incidente di esecuzione.

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