Sentenza n. 733/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- del 6.2.2020, con cui il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio III – Ambito Territoriale Provincia di Bari - ha decretato l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi di pulizia indetta con D.D.G n. -OMISSIS- del 6.12.2019 per difetto dei requisiti di partecipazione; - in parte qua, del provvedimento n. -OMISSIS- pubblicato il 7.2.2020 con cui il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio III – Ambito Territoriale Provincia di Bari - ha approvato la graduatoria della procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi della provincia di Bari, laddove non prevede l'inserimento nella graduatoria del ricorrente; - ove presente, del verbale con cui il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio III – Ambito Territoriale Provincia di Bari – a seguito dell'attivazione della procedura di controllo delle iscrizioni presenti nel Casellario Giudiziale ha riscontrato l'esistenza di provvedimenti giurisdizionali rilevanti ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Bando; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato e mancato inserimento nella graduatoria, motivati dalla presenza di una condanna per violazione della disciplina degli stupefacenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio Scolastico Regionale lo ha escluso dalla procedura selettiva, indetta per l'assunzione a tempo indeterminato del personale che avesse svolto per almeno dieci anni servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche, nonché il provvedimento di approvazione della graduatoria nella parte in cui non lo includeva. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e il difetto assoluto di motivazione, poiché l'esclusione era fondata sul generico rilievo dell'esistenza di provvedimenti giurisdizionali rilevanti ai sensi dell'art. 4, comma 4, del bando. Ha inoltre dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 4, del bando, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, il travisamento dei fatti, l'erroneità dei presupposti e l'irragionevolezza, sostenendo che la condanna riportata riguardasse l'art. 72 della legge n. 685/1975 e non l'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, espressamente richiamato dal bando. Secondo il ricorrente, la fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta all'illecito amministrativo oggi disciplinato dall'art. 75 del d.P.R. n. 309/1990 e non a un reato ostativo. Ha invocato anche il principio di tassatività delle cause di esclusione, rilevando di avere comunque prestato per oltre dieci anni il servizio richiesto dalla procedura.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 4, comma 4, del bando escludesse dalla procedura i candidati condannati per reati concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope e che la condanna riportata dal ricorrente ai sensi dell'art. 72 della legge n. 685/1975 riguardasse condotte penalmente rilevanti, quali detenzione, trasporto, offerta, acquisto, vendita, distribuzione o cessione a terzi di modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale non terapeutico. Il giudice ha escluso che tale disposizione fosse confluita nell'art. 75 del d.P.R. n. 309/1990, relativo alle condotte integranti illeciti amministrativi, ritenendo invece sussistente continuità normativa tra gli artt. 71 e 72 della legge n. 685/1975 e l'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990. La condanna rientrava pertanto nella causa di esclusione prevista dal bando e rendeva legittima l'esclusione dalla procedura. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della stretta interpretazione delle norme concorsuali.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, D.D.G. 6 dicembre 2019
Non possono essere ammessi alla procedura selettiva ... i condannati per i reati di cui all’articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ...
La disposizione del bando individua una causa tassativa di esclusione riferita, tra l'altro, ai candidati condannati per i reati previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.
art. 3 l. 241/1990
Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato ritenuto infondato in esito alla verifica della concreta riconducibilità della condanna alla causa di esclusione prevista dal bando.
art. 72 l. 685/1975
Chiunque ... detiene, trasporta, offre, acquista, pone in vendita, vende, distribuisce o cede ... modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope ... per uso personale non terapeutico di terzi ...
La disposizione, nella versione applicabile ratione temporis, disciplinava fattispecie penalmente rilevanti relative alla circolazione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso di terzi, e non un mero illecito amministrativo.
art. 75 d.P.R. 309/1990
La disposizione riguarda condotte integranti illeciti amministrativi e non costituisce la disciplina di continuità normativa della fattispecie prevista dall'art. 72 della legge n. 685/1975.
art. 73 d.P.R. 309/1990
La norma costituisce, secondo il TAR, la disposizione nella quale sono confluite le fattispecie penali già previste dagli artt. 71 e 72 della legge n. 685/1975.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione di una causa di esclusione concorsuale riferita alle condanne per reati previsti da una disposizione successiva, occorre verificare la continuità normativa tra la fattispecie oggetto della condanna e la disposizione richiamata dal bando, considerando il contenuto concreto della norma vigente al momento del fatto.
- La fattispecie prevista dall'art. 72 della legge n. 685/1975, nella versione applicabile ai fatti anteriori al d.P.R. n. 309/1990, relativa alla detenzione, vendita o cessione a terzi di modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale non terapeutico, ha natura penale e presenta continuità normativa con l'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.
- La fattispecie penalmente rilevante prevista dall'art. 72 della legge n. 685/1975 non è riconducibile all'art. 75 del d.P.R. n. 309/1990, che disciplina invece condotte integranti illeciti amministrativi.
- Quando la condanna del candidato rientra, per continuità normativa, nella disposizione penale espressamente richiamata dal bando quale causa di esclusione, l'amministrazione può legittimamente escluderlo dalla procedura selettiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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