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Sentenza

Sentenza n. 4062/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del decreto di rigetto codice partica P-NA/L/N/2020/118791 della istanza di emersione presentata in data 11.08.2020 (codice id.: NA4707108112) ai sensi dell'art. 103 comma 1 Decreto-legge 19.05.2020 n. 34 comma 3 lettera b-c “assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare Mod. EM-DOM”.

Giustizia amministrativa202505626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di emersione per lavoro domestico e assistenza alla persona, motivato dalla mancata dimostrazione della capacità reddituale del datore di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro e lavoratrice straniera)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso, proposto in riassunzione dopo che il Tribunale civile di Nola aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, era diretto contro il diniego prefettizio dell'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020 per l'assunzione di una cittadina straniera come badante e collaboratrice domestica. I ricorrenti deducevano, anzitutto, la violazione delle garanzie partecipative, poiché il preavviso di diniego non era stato comunicato personalmente e ciò aveva impedito di presentare osservazioni e documentazione sul requisito reddituale. Deducevano inoltre il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che la documentazione relativa ai redditi degli anni 2021-2025 dimostrasse la sufficiente capacità economica del datore di lavoro. La Prefettura sosteneva invece di avere pubblicato il preavviso sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 21-bis della l. n. 241/1990, in assenza di un valido indirizzo PEC indicato nell'istanza, e rilevava che nessuno degli interessati aveva presentato osservazioni o documenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente la censura relativa alla violazione della partecipazione procedimentale, con conseguente difetto di istruttoria. La pubblicazione del preavviso sul sito istituzionale della Prefettura non era legittima: l'art. 21-bis della l. n. 241/1990 consente la comunicazione mediante pubblicità per destinatari numerosi solo quando la comunicazione personale non sia possibile o sia particolarmente gravosa. Qui i destinatari erano soltanto due, non risultavano irreperibili e i loro recapiti fisici erano conosciuti dall'amministrazione, essendo indicati nel preavviso e nella documentazione relativa all'assunzione. La mancata indicazione di una PEC non giustificava quindi il ricorso a una modalità impersonale e di incerta efficacia. La violazione era sostanziale, non meramente formale, perché il contraddittorio avrebbe consentito agli interessati di produrre la documentazione reddituale, depositata soltanto in giudizio. Il provvedimento è stato annullato, con obbligo della Prefettura di riesaminare l'istanza previa corretta instaurazione del contraddittorio con il datore di lavoro e la lavoratrice. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare, sulla cui base era stata presentata l'istanza per lavoro domestico e assistenza alla persona.

  • art. 21-bis l. n. 241/1990

    il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati; qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa

    La comunicazione mediante forme di pubblicità è modalità eccezionale, utilizzabile quando il numero dei destinatari renda impossibile o particolarmente gravosa la comunicazione personale; non era applicabile nel caso di due destinatari reperibili e con recapiti noti.

Massime di principio

  • La comunicazione del preavviso di diniego mediante pubblicazione sul sito istituzionale, quale forma di pubblicità prevista dall'art. 21-bis della l. n. 241/1990, ha carattere eccezionale e presuppone che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa.
  • La mancata indicazione di un indirizzo PEC nell'istanza non legittima di per sé l'amministrazione a sostituire la comunicazione personale con una pubblicazione impersonale, quando i destinatari siano individuabili, non irreperibili e dispongano di recapiti conosciuti dall'amministrazione.
  • La violazione del contraddittorio procedimentale assume carattere sostanziale quando l'omessa comunicazione del preavviso abbia impedito agli interessati di produrre documenti potenzialmente rilevanti per la verifica dei requisiti richiesti; in tal caso il provvedimento è annullabile e l'amministrazione deve riesaminare la domanda previa rinnovazione del contraddittorio.
  • Quando l'amministrazione omette il preavviso di diniego e non esamina documentazione rilevante che l'interessato avrebbe potuto produrre nel procedimento, la violazione partecipativa comporta anche un deficit istruttorio, senza che il giudice possa sostituirsi all'amministrazione nella prima valutazione di quei documenti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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