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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-38/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2019. — Massimo Gambino e Shpetim Hyka contro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e a. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/29/UE – Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Articoli 16 e 18 – Audizione della vittima da parte di un organo giurisdizionale penale di primo grado – Mutamento nella composizione del collegio giudicante – Rinnovazione dell’audizione della vittima su richiesta di una delle parti processuali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Diritto a un processo equo e diritti della difesa – Principio di immediatezza – Portata – Diritto della vittima alla protezione nel corso del procedimento penale. — Causa C-38/18

Giurisprudenza europea62018CJ0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la direttiva 2012/29/UE non impedisce, in linea di principio, che una vittima sia nuovamente sentita se cambia la composizione del collegio giudicante e una parte non consente la decisione sul verbale già acquisito. Ha escluso che l’articolo 20, lettera b), si applichi alla fase dibattimentale e ha ribadito che la protezione della vittima deve conciliarsi con i diritti della difesa e con il principio di immediatezza. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se circostanze particolari possano rendere non necessaria la nuova audizione e, se questa viene disposta, procedere alla valutazione individuale della vittima.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva 2012/29/UE dell’obbligo di rinnovare l’audizione della vittima quando, in primo grado, cambia la composizione del collegio giudicante e una parte si oppone alla lettura del verbale della precedente testimonianza.

La questione giuridica

Se gli articoli 16, 18 e 20, lettera b), della direttiva 2012/29/UE ostino a una normativa nazionale che impone, in linea di principio, la nuova audizione della vittima davanti al collegio di nuova composizione quando il mutamento del giudice ha reso necessaria la rinnovazione del dibattimento e una parte processuale rifiuta il consenso alla lettura del verbale della precedente deposizione, nonostante la vittima sia già stata sentita nel contraddittorio.

Principio di diritto

La direttiva 2012/29/UE non osta a una disciplina nazionale che, in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante di primo grado, imponga in linea di principio la nuova audizione della vittima quando una parte rifiuta la lettura del verbale della precedente deposizione; l’articolo 20, lettera b), riguarda solo la fase investigativa e non impone una sola audizione, mentre gli articoli 16 e 18 devono essere interpretati nel rispetto dei diritti della difesa e del principio di immediatezza, che può giustificare la rinnovazione dell’esame, salvo che il giudice nazionale accerti circostanze particolari tali da rendere sufficiente il verbale e da non richiedere una nuova audizione. In caso di nuova audizione, resta ferma la necessità di una valutazione individuale della vittima ai sensi dell’articolo 22.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2012/29/UE
  • Articolo 1 direttiva 2012/29/UE
  • Articolo 10 direttiva 2012/29/UE
  • Articolo 16 direttiva 2012/29/UE
  • Articolo 18 direttiva 2012/29/UE
  • Articolo 20, lettera b), direttiva 2012/29/UE
  • Articolo 22 direttiva 2012/29/UE
  • Articolo 23 direttiva 2012/29/UE
  • Articolo 24 direttiva 2012/29/UE
  • Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6 CEDU
  • Articoli 511 e 525 del codice di procedura penale italiano

Rinvio pregiudiziale sulla nuova audizione della vittima dopo il mutamento del collegio giudicante

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bari nell’ambito di un procedimento penale per riciclaggio e truffa a carico di Massimo Gambino e Shpetim Hyka. Il nodo interpretativo concerne la compatibilità con la direttiva 2012/29/UE della disciplina italiana, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che impone in linea di principio la rinnovazione dell’audizione della vittima quando cambia la composizione del collegio giudicante e una parte non consente la lettura del verbale della precedente testimonianza.

Fatti e procedimento principale

Nel processo principale le presunte vittime della truffa sono Ernesto Lappostato e Gianluca Menini. I due erano già stati sentiti come testimoni davanti a un collegio del Tribunale di Bari in data 14 aprile 2015. Successivamente, a seguito dell’assegnazione ad altra sede di uno dei giudici, il collegio è cambiato; il difensore dell’imputato ha chiesto la rinnovazione di tutte le testimonianze già assunte, in particolare quelle delle vittime, opponendosi alla mera lettura dei verbali.

Il giudice del rinvio ha espresso dubbi sulla conformità della disciplina interna alla direttiva 2012/29/UE, ritenendo che la ripetizione dell’audizione potesse esporre la vittima a un aggravio psicologico e dilatare il processo, mentre il diritto a un equo processo dell’imputato non sarebbe compromesso dalla lettura dei verbali già raccolti nel contraddittorio.

Normativa dell’Unione richiamata

La Corte richiama soprattutto la direttiva 2012/29/UE, in particolare:

  • considerando 11, 12, 20, 58 e 66;
  • articolo 1, paragrafo 1, sugli obiettivi della direttiva;
  • articolo 10 sul diritto di essere sentiti;
  • articolo 16 sul diritto della vittima a ottenere una decisione sul risarcimento nel procedimento penale;
  • articolo 18 sul diritto alla protezione;
  • articolo 20, lettera b), sulla limitazione del numero di audizioni nella fase delle indagini penali;
  • articolo 22 sulla valutazione individuale delle vittime;
  • articoli 23 e 24 sulle misure speciali di protezione.

Sono inoltre richiamati gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, nonché l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta e l’articolo 6 CEDU, in relazione all’equo processo e ai diritti della difesa.

Ragionamento della Corte: ambito dell’articolo 20, lettera b)

La Corte osserva che l’articolo 20, lettera b), limita il numero delle audizioni della vittima al minimo e richiede che esse avvengano solo se strettamente necessarie, ma tale disposizione si riferisce espressamente alle sole "indagini penali". La direttiva distingue infatti tra fase investigativa e fase del procedimento giudiziario, e i lavori preparatori confermano che il legislatore dell’Unione ha voluto restringere l’ambito dell’articolo 20, lettera b), alla fase delle indagini.

Di conseguenza, la disposizione non si applica alla situazione oggetto del procedimento principale, che riguarda una nuova audizione nel dibattimento davanti a un collegio di nuova composizione. Inoltre, la Corte precisa che tale articolo non impone comunque che la vittima sia sentita una sola volta in assoluto.

Ragionamento della Corte: articoli 16 e 18, diritti della vittima e diritti della difesa

Quanto agli articoli 16 e 18, la Corte sottolinea che la direttiva 2012/29/UE, per espressa previsione del considerando 12 e della formulazione delle disposizioni, non pregiudica i diritti dell’autore del reato. In particolare, i diritti della vittima devono convivere con il diritto a un processo equo e con i diritti della difesa garantiti dagli articoli 47 e 48 della Carta.

Richiamando anche la giurisprudenza della Corte EDU, la Corte afferma che l’immediatezza è una garanzia importante del processo penale: chi decide sulla colpevolezza deve, in linea di principio, poter sentire personalmente i testimoni e valutarne l’attendibilità. Quando il collegio che decide cambia composizione dopo l’audizione di un testimone importante, la nuova audizione può essere necessaria per consentire ai giudici subentranti di formarsi direttamente sul contenuto e sull’attendibilità della prova dichiarativa.

In questo quadro, la Corte rileva che l’articolo 16, relativo al risarcimento della vittima nel procedimento penale, non viene vanificato dalla nuova audizione: la sua applicazione non esclude che si tenga conto delle esigenze del giusto processo e del principio di immediatezza. Analogamente, l’articolo 18 tutela la vittima da vittimizzazione secondaria, intimidazione e ritorsioni, ma lo fa espressamente "fatti salvi i diritti della difesa"; la norma non prevede come misura di protezione la limitazione della vittima a una sola audizione nel dibattimento.

Limiti e verifiche demandate al giudice nazionale

La Corte chiarisce però che la nuova audizione non è imposta in modo automatico in ogni caso. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in presenza di circostanze particolari, la lettura del verbale già formato possa bastare senza pregiudicare l’equità del processo e i diritti della difesa, secondo una valutazione concreta delle condizioni del caso.

La Corte aggiunge che, se si procede a una nuova audizione della vittima, le autorità nazionali devono effettuare la valutazione individuale prevista dall’articolo 22 della direttiva 2012/29/UE per accertare eventuali specifiche esigenze di protezione e, se del caso, applicare le misure speciali degli articoli 23 e 24.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che gli articoli 16 e 18 della direttiva 2012/29/UE non ostano a una normativa nazionale che, nel caso di mutamento della composizione del collegio giudicante di primo grado, imponga in linea di principio la nuova audizione della vittima qualora una parte rifiuti che il nuovo collegio si basi sul verbale della precedente deposizione. La soluzione è motivata dalla necessità di preservare il principio di immediatezza e i diritti della difesa, pur nel quadro della protezione della vittima.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la sentenza conferma che la tutela della vittima nel processo penale europeo non coincide con un diritto assoluto a evitare nuove audizioni. Nei procedimenti in cui il collegio muta composizione, la scelta tra lettura del verbale e nuova escussione deve essere governata da un bilanciamento concreto tra protezione della vittima, immediatezza della prova e diritti difensivi, con attenzione particolare alla valutazione individuale della vulnerabilità della persona offesa.

Come è indicizzato

Materiediritto processuale penaletutela delle vittime di reatodiritti della difesaprincipio di immediatezzacooperazione giudiziaria in materia penale

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