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Sentenza

Sentenza n. 407/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, comunicato in pari data, recante l’archiviazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202500620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino extracomunitario presente in Italia da circa vent’anni e già titolare di una carta di soggiorno per motivi familiari, aveva richiesto il 25 febbraio 2022 il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, ottenuto il 15 giugno 2023 con scadenza al 31 agosto 2023. L’8 settembre 2023 aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva archiviato la procedura ritenendo che, alla luce dell’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 20/2023, il permesso per cure mediche non fosse più convertibile. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, sostenendo che la disciplina transitoria dovesse applicarsi in ragione della domanda di rilascio del permesso per cure mediche presentata prima dell’entrata in vigore del decreto-legge. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, la violazione dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998 in relazione al rischio di trattamenti inumani in caso di rimpatrio in Egitto, nonché la violazione dell’art. 8 CEDU. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto. In sede cautelare l’atto era stato sospeso per il periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato il provvedimento di archiviazione. L’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023 stabilisce che, per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, continua ad applicarsi la disciplina previgente. Il Collegio ha ritenuto che l’istanza rilevante sia quella di rilascio del permesso per cure mediche, non quella successiva di conversione. Poiché la domanda di rilascio era stata presentata il 25 febbraio 2022, anteriormente al 6 maggio 2023, il ricorrente beneficiava del regime transitorio e conservava la facoltà di convertire il permesso in titolo per motivi di lavoro. Le ulteriori censure sono state assorbite, essendo l’accoglimento del primo motivo sufficiente a conseguire il bene della vita richiesto. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione interpretativa.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998

    La novella introdotta dal d.l. n. 20/2023 ha escluso, per il futuro, la convertibilità del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro.

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto … continua ad applicarsi la disciplina previgente.

    La disciplina transitoria si applica alle domande di rilascio del permesso per cure mediche presentate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge; tali domande costituiscono il discrimen temporale per conservare la convertibilità del titolo.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La censura relativa all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto è stata assorbita e non decisa.

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998

    La censura relativa al rischio di trattamenti inumani in caso di rimpatrio è stata assorbita e non decisa.

  • art. 8 CEDU

    La censura relativa alla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare è stata assorbita e non decisa.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia di convertibilità del permesso di soggiorno per cure mediche.
  • L’istanza rilevante come discrimen temporale è quella di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, non la successiva istanza di conversione in permesso per lavoro.
  • Il titolare di un permesso per cure mediche richiesto prima dell’entrata in vigore della novella che ha escluso la convertibilità conserva, in forza del regime transitorio, la facoltà di chiedere la conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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