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Sentenza

Sentenza n. 1330/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento nelle parti d’interesse: 1. Della determinazione n. 5449 del 03 luglio 2024 emessa dall’ASP di Messina dipartimento risorse tecnologiche e finanziarie U.O.C Acquisizioni Prestazioni Sanitarie, avente ad oggetto “liquidazione delle prestazioni delle strutture convenzionate esterne relative a maggio 2024 nella parte in cui è previsto il recupero dei corrispettivi convenzionali dovuti alle strutture sanitarie ricorrenti per prestazioni identificate con il cod. 048 ed erogate con riguardo al biennio 2010-2011, in virtù della sentenza n. 421- 2023 della Corte di appello di Messina, in considerazione del fatto che tale decisione non è ancora divenuta definitiva e dunque non costituisce titolo idonee per procedere all’esecuzione, trattenendole sui corrispettivi dovuti alle strutture ricorrenti per il mese di maggio 2024 ( cfr. allegato 1) . 2. Della nota prot. 014824 dell’01 agosto 20224 dell’Asp di Messina avente ad oggetto:” richiesta annullamento parziale determinazione n. 5449 del 03 luglio 20224. 3. Di tutti gli atti preparatori e/o strumentali a quelli impugnati, così come individuati, tutti quelli funzionalmente collegati e/o connessi, tutti quelli in ognuno di essi richiamati, anche se non espressamente elencati.

Giustizia amministrativa202401957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di liquidazione dei corrispettivi per prestazioni sanitarie con recupero, mediante trattenuta, di somme riferite a prestazioni erogate nel biennio 2010-2011, nonché successiva nota di richiesta di annullamento parziale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le strutture sanitarie hanno impugnato la determinazione con cui l'ASP di Messina, nel liquidare i corrispettivi per prestazioni rese nel maggio 2024, aveva disposto il recupero di somme relative a prestazioni contraddistinte dal codice 048 ed erogate nel biennio 2010-2011, in asserita esecuzione di una sentenza della Corte d'Appello di Messina non ancora definitiva. Le ricorrenti hanno dedotto: violazione delle disposizioni sul procedimento amministrativo, difetto di contraddittorio e di motivazione, travisamento dei fatti; illegittimità del recupero perché le somme erano già state recuperate mediante precedenti trattenute; inidoneità della sentenza d'appello non definitiva a costituire titolo per l'esecuzione e disparità di trattamento; carenza dei presupposti per la compensazione legale, contestazione dell'indebito ed eccessiva onerosità delle modalità di recupero; infondatezza nel merito della pretesa restitutoria. L'ASP ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di una controversia patrimoniale relativa a diritti soggettivi, nonché il difetto di interesse per acquiescenza e per la successiva revoca parziale dell'atto, con cui aveva eliminato il recupero del capitale mantenendo soltanto la trattenuta per le spese legali. Le ricorrenti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che essa dovesse essere definita prima delle questioni relative alla cessazione della materia del contendere e al merito. L'eccezione è stata accolta. Il recupero delle somme non costituisce un atto di regolazione autoritativa e discrezionale delle tariffe, ma una determinazione applicativa della normativa primaria diretta a ottenere la restituzione di somme asseritamente indebitamente erogate. L'attività amministrativa si fonda su parametri predeterminati e non comporta valutazioni discrezionali né comparazione tra interessi pubblici e privati. La controversia riguarda quindi esclusivamente l'effettiva debenza di corrispettivi maturati nell'ambito di un rapporto paritetico e la pretesa creditoria dell'ASP, incidendo su posizioni di diritto soggettivo. Neppure la giurisdizione esclusiva sui rapporti di concessione di beni o servizi pubblici è applicabile, poiché l'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. esclude le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    indennità, canoni ed altri corrispettivi

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui rapporti di concessione di beni e servizi pubblici non comprende le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva relativa agli atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia di pubblici servizi non si applica quando l'atto di recupero costituisce mera applicazione di parametri predeterminati e non esprime esercizio di potere autoritativo o discrezionale.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato

    La controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda, salve le preclusioni e decadenze maturate.

  • art. 76, comma 4, c.p.a.

    Nel giudizio amministrativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile; la decisione deve rispettare l'ordine logico di esame delle questioni.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Le questioni preliminari di rito devono essere esaminate secondo l'ordine logico che assegna priorità ai presupposti processuali rispetto alle condizioni dell'azione e al merito.

Massime di principio

  • Le controversie relative al recupero di somme asseritamente indebitamente corrisposte da un'azienda sanitaria a strutture private convenzionate attengono, di regola, a pretese creditorie patrimoniali sorte nell'ambito di un rapporto paritetico e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando l'amministrazione applichi parametri normativi predeterminati senza esercitare poteri autoritativi o discrezionali.
  • La mera adozione di un atto amministrativo per disporre la trattenuta o il recupero di corrispettivi non determina la giurisdizione amministrativa, se l'atto non regola autoritativamente le tariffe ma si limita ad attuare una pretesa restitutoria fondata sulla normativa vigente.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di rapporti di concessione di beni o servizi pubblici non comprende le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, espressamente escluse dall'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
  • Nel giudizio amministrativo, il difetto di giurisdizione deve essere esaminato prima delle questioni relative alla cessazione della materia del contendere e prima del merito; il principio della ragione più liquida presuppone che la giurisdizione e la competenza siano state previamente accertate.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti a quest'ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali nei limiti stabiliti dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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