Cassazione Penale, Sentenza n. 25778/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Iannaci, imputato nel procedimento n. 978/2022 RGNR con rito abbreviato, ha impugnato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione del GUP del Tribunale di Reggio Calabria. Lamenta che lo stesso giudice, in veste di GIP, aveva emesso l'ordinanza cautelare n. 39/2023 nei confronti del coimputato Bruzzaniti per fatti ritenuti identici a quelli contestati a Iannaci (cap. 9) e 10) per violazione dell'art. 73 d.p.r. 309/1990). Ne avrebbe derivato un'anticipazione di giudizio sulla gravità indiziaria e quindi un'incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p., con richiamo alla giurisprudenza costituzionale (soprattutto sent. Corte Cost. n. 155/1996 e n. 432/1995).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che l'incompatibilità prevista dall'art. 34 c.p.p. si verifica solo quando il giudice ha svolto funzioni giurisdizionali sull'identica 'regiudicanda' intesa come lo stesso fatto storico; la mera pronuncia sullo stesso reato nei confronti di un concorrente non comporta automaticamente incompatibilità se le condotte sono scindibili e non è dimostrata un'identità della regiudicanda. Le cause di incompatibilità e ricusazione sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia. In conclusione il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; il motivo prospettato riguarda violazione di legge e carenza di motivazione ai sensi delle lettere b) ed e).
art. 34 cod.proc.pen. (commi 2 e 2-bis)
Disciplina le cause di incompatibilità e ricusazione del giudice. La Corte evidenzia che va interpretata restrittivamente: rileva solo quando il giudice abbia già deciso sull'identica regiudicanda (stesso fatto storico), non per mere valutazioni in procedimenti diversi ove le condotte siano scindibili.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale relativa al traffico di sostanze stupefacenti; indica i reati contestati (cap. 9 e 10) per i quali è stata valutata la gravità indiziaria.
Corte Cost., sent. n. 432 del 1995
Richiamata dal ricorrente come principio sul divieto di anticipazione di giudizio; la Cassazione distingue le pronunce che riguardano l'identica regiudicanda da quelle su fatti distinti.
Corte Cost., sent. n. 155 del 1996
Citata dal ricorrente per supportare la tesi di incompatibilità; la Corte di Cassazione chiarisce che la giurisprudenza costituzionale richiede l'identità del fatto storico per far operare l'incompatibilità.
Corte Cost., sent. n. 131 del 24/4/1996
Richiamata come parte del quadro giurisprudenziale che ha inciso sull'interpretazione dell'art. 34; non estende l'incompatibilità a decisioni in procedimenti diversi senza identità della regiudicanda.
Corte Cost., sent. n. 371 del 02/11/1996
Giurisprudenza che la Cassazione utilizza per affermare il principio dell'identità della regiudicanda quale requisito per l'incompatibilità.
Corte Cost., sent. n. 241 del 17/6/1999
Ulteriore pronuncia che conferma la necessità di identità del fatto storico per far operare le cause di incompatibilità.
Corte Cost., sent. n. 283 del 14/7/2000
Richiama il principio che le valutazioni effettuate su posizioni di terzi non determinano automaticamente incompatibilità del giudice nel procedimento successivo.
Corte Cost., sent. n. 308 del 1997
Sottolinea che le situazioni di astensione-ricusazione devono essere valutate caso per caso e che il legislatore non può tipizzare a priori tutte le ipotesi; rafforza l'idea della valutazione concreta dell'effetto pregiudicante.
Massime di principio
- L'incompatibilità del giudice per atti precedenti sussiste solo se quest'ultimo ha già deciso sull'identica 'regiudicanda' intesa come lo stesso fatto storico; pronunce in procedimenti diversi non bastano automaticamente.
- La partecipazione dello stesso giudice come GIP in ordinanze cautelari contro un coimputato non determina di per sé ricusazione se le condotte contestate sono scindibili e non emerge un'identità della regiudicanda.
- Le cause di incompatibilità e ricusazione vanno interpretate restrittivamente: la loro estensione è limitata perché incidono sull'esercizio della funzione giudiziaria e sulle prerogative dello Stato-giudice.
- Occorre una valutazione concreta, caso per caso, dell'eventuale effetto pregiudicante sull'imparzialità del giudice: non è sufficiente l'astratta comunanza dell'imputazione tra concorso di reato e coimputati.
- Per impugnare validamente la mancata ricusazione è necessario indicare elementi specifici che dimostrino come l'attività giudiziaria precedente abbia determinato un effettivo pregiudizio alla decisione futura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25757/2024 del 02/07/2024
- Sentenza penale · 2 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25758/2024 del 02/07/2024
- Sentenza penale · 2 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25760/2024 del 02/07/2024
- Sentenza penale · 2 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25761/2024 del 02/07/2024
- Sentenza penale · 2 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25762/2024 del 02/07/2024
- Sentenza penale · 2 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25763/2024 del 02/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →