Sentenza n. 1297/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 5 settembre 2022, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha ordinato il rimpatrio del ricorrente con foglio di via obbligatorio al comune di sua abituale dimora ed ha inibito al predetto di fare ritorno nei comuni di -OMISSIS- e di Pero, senza la preventiva autorizzazione, per un periodo di mesi sei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in due comuni per sei mesi, adottato dal Questore di Milano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, attivista di Greenpeace, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore le aveva ordinato il rimpatrio nel comune di abituale dimora e vietato il ritorno in due comuni, senza preventiva autorizzazione, per sei mesi, in relazione alla partecipazione a iniziative di protesta durante l'evento internazionale Gastech 2022. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, lett. c), e dell'art. 2 del d.lgs. 159/2011, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, sostenendo che mancasse una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale e che la partecipazione a una manifestazione ambientalista pacifica, in assenza di precedenti penali, non dimostrasse la dedizione alla commissione di reati lesivi della sicurezza o tranquillità pubblica. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e il difetto di motivazione, per l'apoditticità del provvedimento e per l'assenza di un'autonoma valutazione dei fatti rispetto alla denuncia penale. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., per omessa comunicazione di avvio del procedimento senza adeguata giustificazione. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame, previa attivazione del contraddittorio procedimentale. A seguito del riesame, il Questore aveva confermato il provvedimento con un nuovo atto, adottato dopo un nuovo procedimento amministrativo; tale atto non è stato impugnato ed è comunque divenuto inefficace il 4 marzo 2023.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione del Ministero e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione. L'atto originariamente gravato era stato sostituito da un successivo provvedimento adottato all'esito del riesame disposto in sede cautelare, con nuova istruttoria e nuova valutazione della fattispecie; pertanto, il nuovo atto non era una mera conferma non impugnabile, ma un autonomo provvedimento sul quale si era trasferito l'interesse al ricorso. Poiché il successivo provvedimento non era stato impugnato e aveva anch'esso esaurito i propri effetti, dall'eventuale annullamento dell'atto originario non sarebbe derivata alcuna utilità concreta per la ricorrente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
Richiamata dalla ricorrente quale base normativa della misura di prevenzione e della necessità di una concreta valutazione della pericolosità sociale; il giudice non ha deciso il merito della sua applicazione.
art. 2 d.lgs. 159/2011
Indicato come fondamento del foglio di via obbligatorio confermato dal Questore; la questione sostanziale è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione; il motivo non è stato esaminato nel merito.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Invocati per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe quale disposizione processuale applicabile.
Massime di principio
- Un ricorso contro un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'atto impugnato sia stato sostituito, all'esito di un nuovo procedimento amministrativo, da un autonomo provvedimento non impugnato e dall'annullamento dell'atto originario non possa derivare alcuna utilità concreta al ricorrente.
- Un atto successivo è autonomo e non meramente confermativo quando la sua adozione sia preceduta da una nuova istruttoria, dal riesame della situazione e da una nuova ponderazione degli interessi e degli elementi di fatto e di diritto; in tal caso esso deve essere autonomamente impugnato.
- La sopravvenuta perdita di efficacia anche del provvedimento successivo non determina la prosecuzione dell'interesse all'annullamento dell'atto originario se tale annullamento non può produrre una concreta utilità attuale per il ricorrente.
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