Cassazione Penale, Ordinanza n. 04050/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorso, per come riportato nel provvedimento, non investiva la formazione della volontà di aderire al concordato, né il consenso del pubblico ministero, né un eventuale contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; deduceva invece asseriti difetti di motivazione in ordine alla determinazione della pena irrogata. La Corte ha rilevato che tali doglianze sono estranee ai casi nei quali è ammesso il ricorso contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, in materia di concordato in appello, il ricorso è proponibile solo per censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione, non già per contestazioni sulla motivazione della pena. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita, con procedura semplificata e non partecipata, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è ricorribile per cassazione solo nei limiti delle censure relative alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata nei casi previsti dal combinato disposto con l'art. 599-bis c.p.p.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se deduce vizi attinenti alla validità del consenso prestato dalla parte, al consenso del pubblico ministero o alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che mirano a contestare il merito della determinazione della pena o il difetto di motivazione su profili coperti dall'accordo concordatario.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni rientranti nel perimetro dell'art. 599-bis c.p.p., la Corte può decidere con rito semplificato e non partecipato.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
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