Sentenza n. 194/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Cuneo ha respinto l'istanza presentata dai ricorrenti per ottenere il cambiamento del cognome del figlio minore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio dell’istanza di cambiamento del cognome del figlio minore
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento con cui la Prefettura di Cuneo ha respinto l’istanza di modifica del cognome del figlio minore, motivata dalla pretesa esigenza di eliminare dal cognome del minore un elemento aggiunto dal padre in Brasile per distinguersi dal nonno materno omonimo. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, i ricorrenti hanno presentato osservazioni procedimentali. Con due motivi, trattati congiuntamente, hanno dedotto la violazione degli artt. 84 e 89 d.P.R. n. 396/2000, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le ragioni familiari e identitarie poste a fondamento della richiesta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il potere prefettizio in materia di cambiamento del cognome come discrezionale, da esercitare mediante bilanciamento tra l’interesse individuale del richiedente e l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona. Pur riconoscendo che, in presenza di deduzioni precise riferite alla tutela dell’identità personale, l’Amministrazione deve indicare specifiche ragioni pubbliche ostative, il Collegio ha ritenuto che nel caso concreto i ricorrenti non avessero allegato e documentato ragioni sufficienti a rendere recessivo l’interesse pubblico. In particolare, non è stata prodotta la documentazione relativa al cambiamento del cognome del padre effettuato in Brasile, alle sue motivazioni e ai cognomi degli ascendenti paterni; tali circostanze costituivano il presupposto fattuale della domanda e la relativa prova gravava sui ricorrenti, trattandosi di documenti nella loro disponibilità. Anche assumendo come vera la ricostruzione prospettata, il TAR ha escluso che l’identificazione del minore attraverso il cognome paterno contenente l’elemento contestato o la diversità rispetto ai cognomi degli altri parenti integrassero, di per sé, un grave pregiudizio all’identità personale. La modifica avrebbe inoltre determinato una distinzione tra il cognome del padre e quello del figlio, in assenza di serie e comprovate ragioni identitarie. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 89 d.P.R. n. 396/2000
Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.
La norma attribuisce al Prefetto un potere discrezionale, imponendo al richiedente di esporre e dimostrare le ragioni della domanda; il potere deve bilanciare l’interesse individuale, anche identitario, con l’interesse pubblico alla stabile identificazione della persona.
art. 84 d.P.R. n. 396/2000
È richiamato dai ricorrenti quale parametro di legittimità, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La Prefettura ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e i ricorrenti hanno presentato osservazioni procedimentali.
art. 44, comma 4, c.p.a.
È stato applicato per consentire la rinnovazione della notificazione del ricorso, originariamente effettuata presso la Prefettura anziché presso l’Avvocatura dello Stato competente.
Massime di principio
- Il procedimento di cambiamento del cognome ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 396/2000 implica l’esercizio di un potere discrezionale del Prefetto, che deve bilanciare l’interesse individuale del richiedente, comprese le esigenze di identità personale, con l’interesse pubblico alla stabilità del cognome quale elemento identificativo della persona nella comunità sociale.
- Chi richiede il cambiamento del cognome deve indicare ragioni precise e fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, soprattutto quando tali fatti riguardano vicende documentali o familiari nella sua disponibilità e non conoscibili d’ufficio dall’Amministrazione.
- In presenza di deduzioni specifiche attinenti alla tutela dell’identità personale, l’Amministrazione deve esplicitare specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all’accoglimento; tuttavia, in mancanza di allegazioni e prove sufficienti circa un concreto e grave pregiudizio identitario, può prevalere l’interesse pubblico alla stabilità del cognome.
- La mera circostanza che un elemento del cognome possa generare una particolare identificazione familiare, o che il cognome del minore differisca da quello utilizzato da alcuni parenti, non integra di per sé un grave pregiudizio all’identità personale idoneo a giustificare la modifica del cognome.
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