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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12622 n. 31175 del 18/04/2024

FINTEL GAS E LUCE/RAMO D'AZIENDA DI EICOM

AGCMC12622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Fintel Gas e Luce S.r.l., controllata da Alperia S.p.A., acquisisce da Eicom S.r.l. un ramo d’azienda relativo alla vendita di energia elettrica e gas naturale a clienti domestici e non domestici. L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, soggetta a notifica ex art. 16, e valuta i mercati retail dell’energia elettrica in bassa tensione e del gas naturale per piccoli clienti. Considerate le quote congiunte contenute e la presenza di numerosi concorrenti, l’Autorità conclude che l’operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza e decide di non avviare l’istruttoria.

Fintel Gas e Luce / ramo d’azienda di Eicom: acquisizione di ramo d’azienda nel mercato retail di energia elettrica e gas, autorizzata senza avvio di istruttoria

Fintel Gas e Luce / ramo d’azienda di Eicom

L’operazione concerne l’acquisizione, da parte di Fintel Gas e Luce S.r.l. (controllata da Alperia S.p.A.), di un ramo d’azienda di Eicom S.r.l. dedicato alla vendita di energia elettrica e gas naturale a clienti finali domestici e non domestici. L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione e conclude in fase preliminare con la decisione di non avviare l’istruttoria.

Le parti e il perimetro dell’operazione

Fintel opera nella vendita di energia elettrica e gas naturale e nella commercializzazione di sistemi per il risparmio energetico; Alperia, suo controllante, è un gruppo energetico attivo in produzione da fonti rinnovabili, trasmissione, acquisto, vendita e distribuzione di energia elettrica, attività gas, telecomunicazioni e servizi connessi all’efficienza energetica. Il capitale di Alperia è detenuto da enti territoriali e da una holding partecipata da comuni e comunità comprensoriali del Sud Tirolo.

Eicom è attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale, nonché in altre attività accessorie (fibra, efficienza energetica, noleggio auto, stazioni di ricarica). L’oggetto della cessione è un ramo d’azienda composto dagli assets e dai contratti relativi ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali sul territorio italiano.

Qualificazione giuridica e profili procedurali

L’Autorità ricostruisce l’operazione come acquisizione del controllo di parte di un’impresa, dunque come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 287/1990. L’operazione non ricade nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004, ma è soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, poiché risultano superate le soglie di fatturato previste dalla legge: fatturato complessivo in Italia dell’insieme delle imprese interessate superiore a 567 milioni di euro e fatturato individuale di almeno due imprese superiore a 35 milioni di euro.

Mercati rilevanti esaminati

L’AGCM individua le sovrapposizioni concorrenziali nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale a piccoli clienti. In linea con la prassi, separa i mercati in funzione della clientela e della tipologia di allacciamento:

  • vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici connessi in bassa tensione;
  • vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici connessi in bassa tensione;
  • vendita al dettaglio di gas naturale a clienti di piccole dimensioni.

Per l’elettricità, l’Autorità richiama la tradizionale dimensione locale dei mercati, pur osservando che il progressivo abbandono della maggior tutela ha ampliato il raggio competitivo degli operatori. Per il gas naturale, richiama l’orientamento per cui il mercato è tradizionalmente locale e osserva che il servizio di tutela per i clienti non vulnerabili è cessato all’inizio del 2024.

Valutazione degli effetti concorrenziali

Nel mercato dell’energia elettrica in bassa tensione, la quota congiunta delle parti nel 2022 è:

  • inferiore all’1% per i clienti domestici;
  • pari a circa l’1,7% per i clienti non domestici;
  • inferiore al 2% a livello provinciale, con l’eccezione della provincia di Bolzano, dove Alperia ha un radicamento storico e detiene una quota superiore al 50%, mentre Eicom è trascurabile (inferiore allo 0,5%).

Nel gas naturale per clienti di piccole dimensioni, la quota congiunta è:

  • circa l’1,4% a livello nazionale;
  • inferiore all’1,5% a livello provinciale;
  • a Bolzano, Alperia supera il 70% e la presenza di Eicom resta inferiore allo 0,5%.

L’AGCM sottolinea inoltre la presenza di operatori nazionali di rilievo, tra cui Enel Energia, Eni Plenitude, A2A Energia, Hera Comm, Iren Energia, Edison Energia, Repower, EPH, Axpo Italia, Shell Energy Italia e Sorgenia, nonché barriere all’ingresso modeste. In questo quadro, l’operazione non appare idonea a incidere significativamente sulla concorrenza né a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

Patto di non concorrenza e non sollecitazione

Il provvedimento menziona un patto di non concorrenza e non sollecitazione della durata di cinque anni, ma ne riconosce la qualificabilità come accessorio alla concentrazione soltanto se limitato:

  • merceologicamente ai servizi oggetto del ramo acquisito;
  • geograficamente all’area di attività del ramo ceduto;
  • temporalmente a due anni;
  • senza impedire al venditore investimenti o partecipazioni a soli fini finanziari.

L’Autorità avverte che valuterà il patto, ove ne ricorrano i presupposti, se dovesse operare oltre tali limiti.

Esito del procedimento

Sulla base delle quote esigue, della presenza di concorrenti qualificati e della limitata incidenza dell’operazione nei mercati interessati, l’AGCM ritiene che la concentrazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990. Ne consegue la decisione di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, della medesima legge.

Punti principali

Parti e operazione

Fintel Gas e Luce S.r.l., attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale e controllata da Alperia S.p.A., acquisisce un ramo d’azienda di Eicom S.r.l. costituito dagli assets e contratti relativi ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale a clienti finali domestici e non domestici. Il ramo ceduto è valorizzato, per il 2022, in 125,5 milioni di euro realizzati interamente in Italia.

Inquadramento giuridico e soglie di fatturato

L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, rientrante nell’ambito nazionale della legge italiana e non in quello del Regolamento (CE) n. 139/2004. La notifica preventiva è dovuta poiché il fatturato complessivo in Italia delle imprese interessate supera 567 milioni di euro e almeno due imprese realizzano individualmente oltre 35 milioni di euro.

Mercati rilevanti esaminati

L’Autorità individua tre mercati rilevanti: vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici connessi in bassa tensione; vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici connessi in bassa tensione; vendita al dettaglio di gas naturale a clienti di piccole dimensioni. Per elettricità e gas viene richiamata la prassi nazionale e comunitaria che distingue i mercati in base alla tipologia di clientela e, per l’elettricità, alla tipologia di allacciamento.

Valutazione concorrenziale

Nei mercati dell’energia elettrica in bassa tensione la quota congiunta delle parti è inferiore all’1% per i clienti domestici e pari a circa l’1,7% per i non domestici a livello nazionale; a livello provinciale è inferiore al 2%, salvo Bolzano dove Alperia è forte ma la presenza di Eicom è trascurabile. Nel gas naturale per piccoli clienti la quota congiunta è circa l’1,4% a livello nazionale e inferiore all’1,5% a livello provinciale, con eccezione di Bolzano dove Alperia supera il 70% e Eicom è marginale. In entrambi i casi l’AGCM valorizza la presenza di concorrenti qualificati e barriere all’entrata modeste.

Patto di non concorrenza e esito

Il patto di non concorrenza e non sollecitazione è considerato accessorio alla concentrazione solo se limitato ai servizi oggetto del ramo, all’area di attività del ramo ceduto e a due anni di durata, senza impedire al venditore investimenti meramente finanziari. L’AGCM conclude che l’operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990 e delibera di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controlloenergia elettricagas naturalemercato rilevantequote di mercato

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