Sentenza n. 1549/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di riesame e revoca del divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di armi)
Prevale il privato
La controversia
L’interessato aveva impugnato il provvedimento con cui la Questura, nel respingere l’istanza di riesame del divieto prefettizio adottato nel 2015, aveva ritenuto ancora attuale la prognosi negativa di affidabilità, valorizzando i gravi precedenti penali e i collegamenti con associazioni mafiose di alcuni affini. In primo grado aveva dedotto che l’Amministrazione non avesse considerato l’assenza di frequentazioni con tali soggetti, anche in ragione del procedimento di separazione dalla moglie, né gli elementi favorevoli relativi alla propria condotta e affidabilità. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo ragionevole la valutazione prefettizia e poco plausibile l’assenza di rapporti con il cognato. In appello l’interessato ha censurato il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la Prefettura non avesse valutato gli elementi prodotti e che il mero rapporto di affinità non dimostrasse alcuna frequentazione con i parenti controindicati. Sono stati indicati, tra gli altri, il possesso di licenze speciali per la detenzione di munizioni e la pratica del tiro a volo, la frequentazione della Scuola di Polizia, l’attività nell’Associazione Nazionale Carabinieri, attività sociali e di volontariato, la nomina a guardia particolare giurata zoofila e l’iscrizione in white list dell’impresa individuale dell’interessato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, annullando il provvedimento impugnato in primo grado. Il Collegio ha riconosciuto che l’art. 39, comma 1, TULPS attribuisce al Prefetto un’ampia discrezionalità nel vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne e che, nella valutazione dell’affidabilità, possono rilevare le frequentazioni di soggetti gravati da precedenti penali o di polizia e il contesto socio-familiare dell’interessato. Tuttavia, il semplice legame di parentela o affinità, in assenza di ulteriori circostanze concrete, non è sufficiente a fondare un giudizio probabilistico di non affidabilità. Nel caso concreto, l’Amministrazione non aveva contestato l’allegata assenza di frequentazioni con gli affini controindicati e il TAR aveva ritenuto tale circostanza poco plausibile senza indicare gli elementi giustificativi del giudizio. Non erano stati inoltre adeguatamente esaminati i numerosi elementi favorevoli dedotti dall’interessato, né risultava evidenza di rapporti attuali con soggetti controindicati. L’annullamento comporta la riedizione del potere da parte della Prefettura sulla base di un’istruttoria completa e di una motivazione esauriente, che consideri tutte le deduzioni e le circostanze del caso. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, TULPS
Il Prefetto ha la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne.
La disposizione contiene una clausola generale e attribuisce all’autorità prefettizia un ampio margine di discrezionalità, il cui esercizio deve comunque rispettare i canoni di logicità, ragionevolezza, completezza istruttoria e adeguatezza della motivazione.
art. 43 TULPS
A chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
La valutazione dell’affidabilità ai fini del porto e della detenzione di armi deve fondarsi su circostanze concrete e su una motivazione effettiva; non può essere addossato all’interessato un onere di provare la propria buona condotta nei termini censurati dalla Corte costituzionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Nell’esercizio del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, la valutazione prognostica sull’affidabilità dell’interessato può considerare le frequentazioni di soggetti gravati da precedenti penali o di polizia e il contesto socio-familiare, ma deve essere fondata su circostanze concrete, attuali e specificamente valutate.
- Il mero rapporto di parentela o affinità con persone controindicate, in assenza di ulteriori elementi da cui desumere frequentazioni, condizionamenti o rischi concreti di apprensione e uso improprio delle armi, non è di per sé sufficiente a giustificare un giudizio di non affidabilità.
- Anche nell’ambito dell’ampia discrezionalità riconosciuta al Prefetto dall’art. 39, comma 1, TULPS, l’Amministrazione deve esaminare gli elementi sopravvenuti favorevoli all’interessato e le sue deduzioni difensive, motivando specificamente sulle ragioni per cui tali elementi non risultino idonei a superare la prognosi negativa.
- È illegittimo il provvedimento prefettizio che fondi il giudizio di non affidabilità su una circostanza non contestata dall’Amministrazione, quale l’asserita frequentazione di familiari controindicati, senza indicare gli elementi concreti che consentano di disattendere la contraria allegazione dell’interessato.
- In caso di annullamento del diniego di riesame, l’Amministrazione deve riesercitare il potere mediante un’istruttoria completa e una motivazione esauriente, tenendo conto di tutte le circostanze del caso e delle deduzioni della parte privata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 468/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 469/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 31/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 32/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 33/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 404/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →