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Sentenza

Sentenza n. 9531/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 12466/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 14604/2024, pubblicata in data 05.12.2024, notificata in data 07.01.2025, passata in giudicato. Con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202515003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di euro 2.886,97, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 12466/2024, passata in giudicato, con cui era stato accertato il diritto al pagamento delle trattenute previdenziali operate sull'indennità integrativa speciale ed era stato condannato il Ministero al pagamento di euro 2.886,97, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato. È stata inoltre richiesta la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione, a fronte dell'allegato inadempimento, non aveva dimostrato né chiarito l'esecuzione della sentenza passata in giudicato. Applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa esecutiva e ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. È stato ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente dell'Amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta del ricorrente e con termine di 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. La richiesta di astreinte è stata respinta, poiché il ritardo maturato non è stato ritenuto sufficientemente grave da giustificare la misura prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 650,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente, nel giudizio di ottemperanza, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la misura è stata esclusa perché il ritardo non è stato ritenuto tale da giustificarla.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega il mancato adempimento di una condanna pecuniaria e l'Amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Nel giudizio di ottemperanza non è consentito rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurarne l'attuazione.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta del ricorrente, dopo l'inutile scadenza del termine.
  • La fissazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: la misura richiede una valutazione concreta del ritardo e può essere negata quando l'inerzia dell'Amministrazione non raggiunga un livello ritenuto sufficiente a giustificarla.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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