Sentenza del 09/12/2016 n. 6572 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Società estinta - Obbligazioni tributarie del socio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento sostenendo, in sostanza, che la società si era estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese e che, pertanto, non potessero essergli trasferite le obbligazioni tributarie della società.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La sentenza ha affermato che le obbligazioni tributarie ancora esistenti al momento dell’estinzione della società si trasferiscono ai soci. Tuttavia, la responsabilità del socio non è illimitata: egli risponde esclusivamente nei limiti delle somme o dei beni eventualmente riscossi in base al bilancio finale di liquidazione. L’avviso può quindi essere rivolto al socio, ma l’Amministrazione deve rispettare tale limite quantitativo.
Norme richiamate
Principio del trasferimento delle obbligazioni tributarie ai soci della società estinta
La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina automaticamente i debiti tributari residui: tali obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto effettivamente riscosso in sede di liquidazione.
Bilancio finale di liquidazione
Il bilancio finale di liquidazione individua il limite massimo della responsabilità del socio. Se il socio non ha ricevuto nulla dalla liquidazione, in linea generale non può essere chiamato a rispondere oltre tale importo.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non impedisce all’Amministrazione finanziaria di far valere debiti tributari già sorti nei confronti dei soci.
- La responsabilità del socio subentrante non è automaticamente illimitata: deve essere verificato quanto egli abbia effettivamente ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione.
- In caso di contestazione dell’avviso, il contribuente dovrebbe documentare l’assenza di somme o beni ricevuti, oppure dimostrare che l’importo richiesto eccede quanto riscosso.
- L’Amministrazione finanziaria deve provare o comunque considerare il presupposto e il limite quantitativo della responsabilità del socio, evitando di imputargli l’intero debito sociale senza ulteriori verifiche.
- La distinzione tra esistenza del debito tributario e responsabilità personale del socio è essenziale: il debito può sopravvivere all’estinzione della società, ma la sua riscossione nei confronti del socio resta limitata all’attivo ricevuto.
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