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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25156/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato due provvedimenti sanzionatori conseguenti alla contestazione di una erronea classificazione doganale di accessori per tubi, con applicazione di dazi antidumping per importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari di Cina e Thailandia. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva respinto l'appello ritenendo che la mancata impugnazione degli atti di accertamento dei tributi precludesse l'esame delle censure relative alle sole sanzioni. In cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che gli atti sanzionatori sono autonomamente impugnabili e che andavano esaminati i profili di non punibilità ex art. 6 d.lgs. n. 472/1997 e di proporzionalità ex art. 42 del Codice doganale; 2) violazione dell'art. 10, comma 3, L. n. 212/2000 per oggettiva incertezza normativa sulla corretta qualificazione doganale; 3) illegittimità delle sanzioni per contrasto con il diritto UE e con il principio di proporzionalità, lamentando anche l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'eccessività della sanzione minima.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che l'omessa impugnazione degli atti presupposti relativi ai maggiori dazi non esclude l'esame delle questioni sulle sanzioni, perché l'atto sanzionatorio è autonomamente impugnabile e soggetto a condizioni di legittimità proprie. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché esamini le questioni sulle sanzioni rimaste erroneamente assorbite e provveda anche sulle spese. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato come vizio processuale per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di appello non può omettere di pronunciarsi su questioni autonome relative alle sanzioni se erroneamente le ritiene assorbite dalla definitività degli atti presupposti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per le censure di violazione di legge relative all'incertezza normativa e al contrasto con il diritto UE.

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato come norma sulle cause di non punibilità del contribuente in materia sanzionatoria.

  • art. 18 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato per affermare l'autonoma impugnabilità degli atti sanzionatori.

  • art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato in tema di obiettiva incertezza normativa quale causa di esenzione da responsabilità.

  • art. 42 del Codice doganale dell'Unione

    Richiamato come parametro di proporzionalità della sanzione in materia doganale.

  • art. 303 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    Contestato per asserita incompatibilità con il diritto dell'Unione e con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

  • artt. 42 e 116 a 121 del Codice doganale dell'Unione

    Richiamati come norme europee con cui le sanzioni nazionali sarebbero incompatibili.

  • artt. 16, 17, 41, 47 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati a sostegno della censura di incompatibilità delle sanzioni con i diritti fondamentali e con il principio di proporzionalità.

Massime di principio

  • L'omessa impugnazione dell'atto presupposto impositivo non comporta automaticamente l'assorbimento delle censure rivolte al separato atto sanzionatorio, quando quest'ultimo sia autonomamente impugnabile e sia soggetto a presupposti di legittimità propri.
  • In presenza di una decisione di merito fondata su una ragione assorbente, il soccombente può evitare il giudicato interno censurando anche soltanto la statuizione di assorbimento, purché ne contesti i presupposti applicativi e la ricaduta sulla decisione.
  • Le sanzioni tributarie e doganali devono essere esaminate autonomamente rispetto alla debenza del tributo, sicché la definitività dell'accertamento fiscale non esclude, di per sé, il controllo su non punibilità, proporzionalità e compatibilità con il diritto unionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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