Sentenza n. 7435/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1760/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sez. II, n. 1760/2025, che aveva annullato l’atto comunale del 3 luglio 2025 di annullamento in autotutela del titolo unico in autocertificazione per la realizzazione di una stazione radio base 5G
Esito
Favorevole al resistente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza che aveva accolto il ricorso di INWIT contro l’annullamento in autotutela del titolo unico per un impianto di telecomunicazioni alto 34 metri, con tre antenne, previsto in un’area qualificata come zona a fallimento di mercato e finanziato nell’ambito del PNRR. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 46, 60 e 119 c.p.a., sostenendo che il TAR non avrebbe potuto definire il giudizio con sentenza semplificata prima della scadenza del termine per la costituzione del Comune e senza assicurargli pienamente il diritto di difesa. Con il secondo motivo ha eccepito l’inammissibilità del ricorso di primo grado: il parere comunale sfavorevole del 2 maggio 2025 sarebbe stato comunicato entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003 e avrebbe impedito la formazione del silenzio-assenso; INWIT avrebbe dovuto impugnarlo tempestivamente. Ha inoltre dedotto la tardiva impugnazione della deliberazione comunale del 18 giugno 2020, recante l’indirizzo di sospendere la diffusione del 5G. Con il terzo motivo ha contestato nel merito l’annullamento disposto dal TAR, invocando la normativa regionale calabrese e gli strumenti urbanistici e comunali: priorità delle aree pubbliche, mancata presentazione del programma annuale di sviluppo della rete, incompatibilità con il contesto e con le destinazioni urbanistiche, nonché disponibilità di siti pubblici alternativi. Ha infine chiesto un’integrazione istruttoria per acquisire la verifica dell’Autorità di bacino sulla compatibilità del sito.
La decisione
L’appello è stato integralmente respinto. Il primo motivo è infondato: ai fini della sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. non occorre attendere la scadenza del termine ordinario per la costituzione nel merito; la garanzia del contraddittorio è rispettata se il ricorso è stato ritualmente notificato e sono stati osservati i termini di costituzione riferiti alla fase cautelare, nella quale il giudice può definire il giudizio. Il secondo motivo è infondato: il parere del 2 maggio 2025 proveniva dall’ufficio tecnico comunale e riguardava profili edilizi, non da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali né dall’organismo competente ai controlli richiamato dall’art. 14 l. 36/2001; pertanto non impediva la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003. Quel parere era inoltre un atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo. La deliberazione del 2020 era un mero atto di indirizzo, privo di lesività immediata, e non doveva essere impugnata tempestivamente. Anche il terzo motivo è infondato. Per l’impianto finanziato dal PNRR e destinato a un’area a fallimento di mercato, la disciplina nazionale speciale prevale sulle invocate previsioni regionali e comunali: fino al 31 dicembre 2026 la localizzazione nelle aree bianche mappate per la copertura dei pixel non può essere subordinata ai piani comunali delle antenne, alla priorità di siti pubblici o all’assenza di alternative. Il Comune deve verificare la completezza della documentazione e i pareri delle autorità competenti, ma non può introdurre documenti o condizioni ulteriori rispetto alla disciplina nazionale; un diniego localizzativo è legittimo solo dimostrando che il sito non ricade nelle aree bianche pertinenti. Il regolamento comunale approvato dopo l’atto impugnato non era applicabile. È stata inoltre confermata la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990: mancavano un vizio di legittimità del titolo e una motivazione adeguata sulla prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione rispetto a quello sotteso all’impianto. La richiesta istruttoria è stata ritenuta irrilevante; in ogni caso, l’Autorità di bacino era stata convocata ed era rimasta silente. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ai fini della decisione in forma semplificata, in esito all'udienza cautelare, non è necessario che siano consumati i termini per la costituzione delle parti, ma il contraddittorio deve ritenersi rispettato allorché siano presi a parametro di raffronto i termini del giudizio cautelare, che può essere convertito in giudizio di merito, e non già quelli di quest'ultimo;
La sentenza semplificata può essere pronunciata all’esito della fase cautelare anche prima della scadenza del termine di costituzione previsto per il giudizio di merito, purché siano rispettati i termini e le garanzie di contraddittorio propri della fase cautelare.
art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003
L’atto impugnato fa riferimento ad un atto adottato dall’Ufficio tecnico del Comune di Marano il 2 maggio 2025 (peraltro a meri fini edilizi) e non da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Detto atto, pertanto, non ha impedito la formazione del silenzio assenso a norma dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. 259/2003.
Un atto comunale dell’ufficio tecnico relativo a profili edilizi non impedisce il silenzio-assenso previsto dalla disposizione, che attribuisce tale effetto ostativo ai dissensi qualificati o ai pareri negativi indicati dalla norma.
art. 4, comma 7-bis, d.l. 60/2024, convertito dalla l. 95/2024
l'art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024 consente di localizzare gli impianti in deroga ai regolamenti comunali previsti dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001;
Per gli impianti ricadenti nell’ambito della disciplina speciale collegata agli obiettivi PNRR, la localizzazione può derogare ai regolamenti comunali sulle antenne nei limiti temporali e territoriali stabiliti dalla disposizione.
art. 8, comma 6, l. 36/2001
l'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 vieta ai Comuni limitazioni generalizzate alla localizzazione delle SRB e ogni incidenza sui limiti di esposizione, riservati allo Stato;
I Comuni non possono introdurre divieti generalizzati di localizzazione delle stazioni radio base né incidere sui limiti di esposizione elettromagnetica, la cui determinazione è riservata allo Stato.
art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003
a norma dell'art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 l’opera in questione è qualificata come opera di urbanizzazione primaria come tale compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica.
L’impianto di telecomunicazioni qualificato dalla norma come opera di urbanizzazione primaria è compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica.
art. 21-nonies l. 241/1990
Correttamente l’appellata aveva sostenuto la violazione la violazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990 perché: (i) manca un vizio di legittimità e (ii) difetta la motivazione circa la prevalenza dell’interesse pubblico su quello perseguito attraverso la realizzazione dell’impianto.
L’annullamento d’ufficio presuppone un vizio di legittimità dell’atto e richiede una motivazione che dia conto della prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione rispetto agli interessi contrapposti.
Massime di principio
- Ai fini della decisione semplificata ex art. 60 c.p.a. all’esito dell’udienza cautelare, la completezza del contraddittorio non richiede che sia già scaduto il termine per la costituzione nel giudizio di merito: rilevano la rituale notificazione del ricorso e il rispetto dei termini di costituzione propri della fase cautelare.
- Nel procedimento autorizzatorio per impianti di comunicazione elettronica, un atto sfavorevole dell’ufficio tecnico comunale relativo a profili edilizi non impedisce la formazione del silenzio-assenso ex art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003, quando non provenga dai soggetti o dalle autorità qualificati indicati dalla disposizione.
- Per gli impianti finanziati nell’ambito del PNRR e destinati alla copertura di aree a fallimento di mercato, la disciplina nazionale speciale consente la localizzazione nelle aree bianche mappate, in deroga ai regolamenti comunali sulle antenne; il Comune non può subordinare l’autorizzazione alla preventiva individuazione del sito nei propri piani, alla preferenza per aree pubbliche o all’assenza di siti alternativi.
- Nell’ambito della disciplina speciale per tali impianti, il Comune conserva la verifica della completezza documentale e dei pareri delle autorità competenti, ma non dispone di discrezionalità sulla localizzazione determinata dalla mappatura dei pixel; il diniego per ragioni localizzative richiede la dimostrazione che il sito non ricada nell’area bianca pertinente.
- La deliberazione comunale di mero indirizzo, priva di immediata lesività, non è soggetta a impugnazione immediata; la sua menzione in un successivo parere sfavorevole non ne muta, da sola, la natura.
- L’annullamento d’ufficio di un titolo autorizzatorio richiede l’individuazione di un vizio di legittimità e una motivazione sulla prevalenza dell’interesse pubblico concreto alla rimozione rispetto all’interesse alla conservazione dell’atto.
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