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Sentenza

Sentenza n. 4010/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso n. 1855 del 2023: dell’ordinanza dirigenziale n. 26/2023 del 4 luglio 2023 avente ad oggetto “ordinanza di sgombero acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso area in via Beltrami fg 14 mappale 148”; della comunicazione di inottemperanza all'ordinanza n 82/2017 del SUE del 4 maggio 2023; del verbale di accertamento del 3 luglio 2023 della Polizia Locale del Comune di Novate Milanese, notificato in data 4 luglio 2023; dell’ordinanza n. 82 dell’1 agosto 2017 “di ripristino dello stato dei luoghi per la realizzazione di un'area di rimessaggio automezzi non autorizzata in via Beltrami” a firma del Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di Novate Milanese; di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi; quanto al ricorso n. 1982 del 2023: dell’ordinanza dirigenziale n. 26/2023 del 4 luglio 2023 avente ad oggetto “ordinanza di sgombero acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso area in via Beltrami fg 14 mappale 148”; della comunicazione di inottemperanza all'ordinanza n 82/2017 del SUE del 4 maggio 2023; del verbale di accertamento del 3 luglio 2023 della Polizia Locale del Comune di Novate Milanese, notificato in data 4 luglio 2023; dell’ordinanza n. 82 dell’1 agosto 2017 “di ripristino dello stato dei luoghi per la realizzazione di un'area di rimessaggio automezzi non autorizzata in via Beltrami” a firma del Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di Novate Milanese; di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi; nonché per la conseguente condanna della Pubblica Amministrazione resistente alla restituzione del terreno de quo alla ricorrente nonché al risarcimento patiti e patiendi.

Giustizia amministrativa202301855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, sgombero e immissione in possesso dell’area, adottata per mancata ottemperanza all’ordine di ripristino edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le due società hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 26/2023, nonché gli atti collegati e l’originaria ordinanza di ripristino del 2017, deducendo: l’inesistenza di una trasformazione edilizia soggetta a permesso di costruire e l’assenza di opere suscettibili di acquisizione e demolizione, assumendo in particolare l’amovibilità dei container; la mancata comunicazione dell’accertamento di inottemperanza prevista dall’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001; il difetto di istruttoria e la violazione delle garanzie procedimentali per mancata individuazione, in contraddittorio, della consistenza dell’area; la non corrispondenza tra i beni indicati nell’ordinanza di ripristino e quelli oggetto di acquisizione; l’acquisizione di una superficie superiore a quella interessata dall’abuso, oltre il limite legale del decuplo, nonché il difetto di motivazione sulle dimensioni dell’area. Nel ricorso della proprietaria è stata proposta anche domanda di restituzione del terreno e di risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi perché diretti contro il medesimo provvedimento e fondati sulle medesime questioni, prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità poiché i ricorsi erano infondati nel merito. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’esistenza e la qualificazione dell’abuso, comprendente lo spianamento del terreno, la realizzazione di un piazzale carrabile e il posizionamento di container ritenuti permanenti, erano state accertate dall’ordinanza di ripristino del 1° agosto 2017, ormai inoppugnabile; tali questioni non potevano quindi essere rimesse in discussione impugnando l’ordinanza successiva di acquisizione, meramente conseguente alla mancata ottemperanza. Sono state respinte le censure sulla comunicazione dell’accertamento di inottemperanza: l’ordinanza impugnata costituiva essa stessa l’atto di accertamento, mentre la comunicazione prevista dall’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001 è necessaria prima dell’immissione in possesso e della trascrizione dell’acquisto, non imponeva la notificazione del verbale della Polizia Locale né della comunicazione del SUE. Sono state respinte anche le censure relative all’istruttoria, al contraddittorio e alla delimitazione dell’area, poiché dagli atti risultava che l’abuso aveva interessato l’intera particella catastale 148 del foglio 14; l’asserito spostamento dei container era rimasto indimostrato e, comunque, confermava l’utilizzazione dell’intero sedime. Il TAR ha inoltre escluso la necessità dell’avviso di avvio del procedimento, trattandosi di un atto meramente esecutivo di un precedente ordine di ripristino non impugnato. Poiché l’acquisizione aveva riguardato soltanto l’area integralmente interessata dall’abuso, non risultava superato il limite legale né occorreva una specifica motivazione sulle dimensioni. Sono state quindi respinte sia le domande di annullamento sia la domanda di restituzione e risarcimento. Le ricorrenti sono state condannate, ciascuna, al pagamento di 1.500 euro di spese, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue alla mancata ottemperanza all’ordine di ripristino e può riguardare l’area interessata dall’abuso; nel caso esaminato l’intera particella catastale era stata interessata dall’intervento abusivo.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La comunicazione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza è prodromica all’immissione in possesso e alla trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari; l’atto di accertamento coincideva con l’ordinanza impugnata.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordinanza impugnata ha applicato la sanzione pecuniaria di 3.500 euro per la mancata ottemperanza all’ordine di ripristino.

Massime di principio

  • L’esistenza e la qualificazione di un abuso edilizio accertate da un ordine di ripristino divenuto inoppugnabile non possono essere rimesse in discussione mediante l’impugnazione del successivo provvedimento di acquisizione gratuita, che si limita a dare esecuzione alla precedente determinazione non impugnata.
  • Nel procedimento di acquisizione gratuita previsto dall’art. 31 d.P.R. 380/2001, la comunicazione richiesta prima dell’immissione in possesso e della trascrizione riguarda l’atto di accertamento dell’inottemperanza; non è necessario notificare autonomamente il verbale della polizia locale o altri atti istruttori quando l’accertamento è contenuto nell’ordinanza impugnata.
  • L’ordinanza di acquisizione gratuita che costituisce atto meramente esecutivo di un precedente ordine di ripristino non impugnato non richiede una nuova comunicazione di avvio del procedimento.
  • Quando l’abuso edilizio ha interessato l’intera particella catastale, l’acquisizione dell’intera particella non costituisce acquisizione di area eccedente quella interessata dall’abuso e non richiede una specifica motivazione ulteriore sulle dimensioni del sedime acquisito.
  • La domanda restitutoria e risarcitoria proposta in relazione all’acquisizione gratuita deve essere respinta quando risulti legittima l’acquisizione e siano infondate le censure rivolte al provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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