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Sentenza

Sentenza del 08/11/2022 n. 32884 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti impositivi per gli anni 2009-2011 sostenendo: 1) di non rientrare tra i soggetti passivi del tributo previsto dal D.Lgs. n. 194/2008 in quanto mero intermediario/commerciante all'ingrosso e non produttore; 2) che le tariffe applicate sono illegittime perché determinate in contrasto con la disciplina comunitaria (Reg. CE n. 882/2004) che richiederebbe criteri legati al tipo di azienda e ai fattori di rischio; 3) che gli atti impositivi sono viziati per mancata indicazione dell'entità dei costi sostenuti per i controlli, pur essendo questo il limite del tributo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il D.Lgs. n. 194/2008 destina l'onere delle tariffe agli "operatori dei settori interessati dai controlli" (non solo ai produttori) e che l'Allegato A, Sez. 6, include espressamente gli "operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi"; pertanto anche il mero commerciante può essere soggetto passivo. Ha ritenuto compatibili con il diritto comunitario le tariffe forfetarie adottate dal legislatore nazionale come misura per assicurare le risorse necessarie ai controlli, richiamando i considerando del Reg. 882/2004 che si riferiscono a tutti gli operatori della filiera. Ha inoltre affermato che la normativa comunitaria non impone un obbligo formale di comunicare al singolo contribuente l'entità dei costi sostenuti per i controlli, per cui la mancanza di tale indicazione non invalida gli atti impositivi. Sono state liquidate le spese a carico del ricorrente (Euro 2.500,00 + Euro 200,00 spese vive e oneri), e disposto il versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art.13, comma 1-quater.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 194 del 2008

    "Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1" (art.1, comma 3)

    Il tributo è posto a carico degli "operatori del settore" interessati dai controlli sanitari ufficiali e non esclusivamente dei produttori; l'Allegato A, Sez.6, comprende operatori dei mercati generali e ortofrutticoli freschi, quindi anche i commercianti all'ingrosso possono essere soggetti passivi.

  • Regolamento CE n. 882 del 2004

    "Queste regole interessano anche la produzione e la commercializzazione dei mangimi e degli alimenti" (Considerando 1); "Gli operatori del settore ... in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione ... sono responsabili di assicurare che i mangimi e gli alimenti soddisfino i requisiti" (Considerando 4); richiamato anche il Considerando 32 e l'art.27, commi 4 e 5

    La disciplina comunitaria si applica a tutti gli operatori della filiera (produzione e commercializzazione). I criteri comunitari ammettono anche l'uso di criteri forfettari per finanziare i controlli; le modalità nazionali di determinazione della tariffa, se fondate su costi complessivi e con possibilità di adeguamento al singolo operatore, sono compatibili con il Regolamento.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla L. n. 228 del 2012)

    Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di condanna della parte soccombente, qui applicato alla società ricorrente.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    Principio che le spese di lite seguono la soccombenza; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali.

Massime di principio

  • Il tributo per i controlli sanitari previsto dal D.Lgs. n. 194/2008 può gravare non solo sui produttori ma su tutti gli "operatori del settore" elencati nell'allegato (inclusi commercianti e operatori dei mercati generali).
  • Le tariffe forfetarie, determinate sulla base dei costi complessivi sostenuti dall'amministrazione per i controlli e differenziate per tipologia di operatore/prodotto, sono compatibili con il Regolamento CE n. 882/2004 quando mirano a garantire le risorse per svolgere i controlli; il contribuente può comunque impugnare l'importo chiedendo la verifica del concreto adeguamento ai parametri rilevanti.
  • La normativa comunitaria non impone formalmente che gli atti impositivi indichino la specifica entità dei costi sostenuti per i controlli; la mancata indicazione di tale dato non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto impositivo nazionale.
  • In controversie analoghe è utile per il contribuente: 1) dimostrare di non rientrare nella categoria degli operatori soggetti (solo se comprovabile dalla normativa nazionale/Allegati); 2) contestare la quantificazione della tariffa con elementi di fatto che mostrino una difformità rispetto ai parametri considerati dall'ente impositore; 3) richiedere la documentazione utile a provare vizi di calcolo o di applicazione.
  • Le condanne alle spese seguono la soccombenza; valutare il rischio economico di impugnare, inclusi contributo unificato e oneri accessori.

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