Ordinanza n. 1698/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Napoli, n. 64 del 7/2/2026 e notificato in data 4/3/2026 allo scrivente difensore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'amministrazione aveva valorizzato criticità relative al rapporto di lavoro allegato, riconducibili alla mancata o tardiva trasmissione del modello Unilav. Il ricorrente ha dedotto, sulla base della documentazione prodotta e già rappresentata nell'interlocuzione procedimentale, l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro: dapprima a tempo determinato, come risultante dal modello Unilav del 6 agosto 2025, e successivamente a tempo indeterminato, come risultante dal modello Unilav del 29 ottobre 2025. Ha inoltre documentato lo svolgimento di attività lavorativa nelle more del procedimento e la percezione di redditi ritenuti idonei alla permanenza nel territorio nazionale, mediante buste paga relative al periodo agosto 2025-marzo 2026 e CU 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase interinale, elementi sufficienti a giustificare la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. In particolare, ha ritenuto che la mancata o tardiva trasmissione del modello Unilav costituisse una criticità non decisiva per inferire l'inesistenza di fatto del rapporto di lavoro. Le risultanze documentali apparivano inoltre indicative dell'effettivo svolgimento del rapporto, prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato. Ha attribuito rilievo anche alla documentata attività lavorativa svolta nelle more e alla percezione di redditi idonei alla permanenza sul territorio nazionale, elementi potenzialmente rilevanti ai fini del rilascio del titolo di soggiorno. L'ordinanza dispone la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato e fissa l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 24 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono integralmente compensate. Nel dispositivo è indicato un provvedimento di revoca, sebbene nell'epigrafe e nella motivazione si faccia riferimento al provvedimento di rigetto: il testo non consente di risolvere tale difformità.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della domanda e della valutazione della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
art. 5 d.lgs. 286/1998
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata o tardiva trasmissione del modello Unilav non è, di per sé, elemento decisivo per desumere l'inesistenza effettiva di un rapporto di lavoro quando ulteriori risultanze documentali ne attestino lo svolgimento.
- Ai fini della tutela cautelare contro il diniego del permesso di soggiorno, possono assumere rilievo le buste paga, la certificazione unica e la documentazione relativa alla prosecuzione dell'attività lavorativa, quali elementi idonei a dimostrare la percezione di redditi compatibili con la permanenza sul territorio nazionale.
- La sospensione cautelare del diniego di un titolo di soggiorno può essere disposta quando una sommaria valutazione della documentazione prodotta evidenzi la plausibile effettività del rapporto di lavoro e la non decisività delle irregolarità documentali contestate.
Come è indicizzato
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