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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09612/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. con riferimento a un reato di cui all'art. 349 c.p. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la Corte di merito aveva già escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando, in una valutazione globale, il contrasto assoluto con gli strumenti urbanistici, la violazione di più vincoli urbanistici e, quanto al reato di violazione di sigilli, la particolare intensità del dolo desunta dalla deliberata violazione dei sigilli e dal completamento dell'opera abusiva. Il ricorso è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero una mera riproposizione di questioni già valutate dai giudici di merito, con motivazione non illogica e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la valutazione globale del fatto evidenzi un contrasto assoluto con gli strumenti urbanistici, la violazione di più vincoli e, nel reato di violazione di sigilli, una particolare intensità del dolo.

  • art. 349 c.p.

    Il reato di violazione di sigilli è richiamato come fattispecie rispetto alla quale la deliberata rimozione o violazione dei sigilli è indice di una marcata intensità dell'elemento soggettivo e ostacola il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e motivate in modo logicamente corretto dal giudice di merito, senza individuare reali vizi di legittimità.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va negata quando la gravità complessiva della condotta emerge da più elementi concorrenti, quali il contrasto con la disciplina urbanistica e la violazione di plurimi vincoli.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la valutazione deve essere globale e non può prescindere dalla pluralità degli indici di offensività e gravità del fatto.
  • Nel reato di violazione di sigilli, la deliberata elusione dei sigilli e il completamento dell'opera abusiva possono essere valorizzati come sintomi di una particolare intensità del dolo, incompatibile con la causa di non punibilità per particolare tenuità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in linea di principio, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàAbuso edilizioImpugnazioni
RamiParte generaleReati ediliziProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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