Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29315/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto in abitazione aggravato. Il ricorso censurava esclusivamente il vizio di motivazione sul giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche concesse e la recidiva contestata, sostenendo che i giudici di merito si sarebbero limitati a richiamare il divieto di cui all'art. 69 c.p. senza una motivazione adeguata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, rilevando che, in presenza di recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p., opera il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche previsto dall'art. 69 c.p. Richiamando la propria giurisprudenza e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 69 c.p.

    Stabilisce il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, che impedisce il bilanciamento favorevole all'imputato quando ricorre la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata comporta l'applicazione del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato nel quadro della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 25 Cost.

    È richiamato nel quadro della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 27 Cost.

    È richiamato nel quadro della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., ritenuta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Quando sia contestata la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p., il giudizio di bilanciamento non può condurre alla prevalenza delle attenuanti generiche, per effetto del divieto previsto dall'art. 69 c.p.
  • La doglianza che censuri come apparente la motivazione del giudice di merito sul punto è infondata se la decisione si fonda sull'applicazione del divieto legale di prevalenza, che rende superflua una motivazione ulteriore sul bilanciamento.
  • La questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost. è considerata manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.