Ordinanza n. 8940/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - del provvedimento di diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso perché la procura alle liti non risulta tempestivamente rilasciata nelle forme prescritte, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025. Le parti sono state ammesse a presentare memorie limitatamente a tale questione e a un'ulteriore questione processuale, non specificata nel testo dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso definitivamente sulla tutela cautelare. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulle questioni indicate in motivazione, relative ai dubbi di ammissibilità del ricorso e alle ulteriori questioni processuali richiamate. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 3 novembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025
Richiamata per i chiarimenti sulle forme e sulla tempestività del rilascio della procura alle liti, rilevanti ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice rileva seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, può assegnare alle parti un termine per memorie limitate alle questioni processuali rilevate e rinviare la decisione a una successiva camera di consiglio.
- La tempestività e il rispetto delle forme prescritte per il rilascio della procura alle liti costituiscono condizioni rilevanti ai fini dell'ammissibilità del ricorso, secondo i principi chiariti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
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