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Sentenza

Sentenza n. 231/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto della Regione Liguria n. 1897/2021, pubblicato sul BURL Regione Liguria del 7.4.2021 avente ad oggetto l’ “Avviso per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di Pediatria di libera scelta, individuati nell’anno 2021 dalle AA.SS.LL Sistema Sanitario Regione Liguria, ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta del 29/07/2009 e ss.mm.ii.”, nella parte in cui individua gli ambiti territoriali carenti di Pediatria di libera scelta nelle seguenti cinque zone carenti: ASL3 – AMBITO TERRITORIALE N. 2 – Municipio III – Bassa Val Bisagno (n. 1 pediatra); Municipio IV – Media Val Bisagno (n. 1 pediatra); Municipio I – Centro Est (n. 1 pediatra); Municipio V – Valpolcevera (n. 1 pediatra); n. 1 Municipio II – Centro Ovest (n. 1 pediatra); - della Determinazione Dirigenziale dell’ASL 3 n. 1079/2021 di approvazione della graduatoria provvisoria (“Zone carenti di Assistenza Pediatrica pubblicate sul BURL n. 14 del 7.4.2021 – Approvazione graduatoria provvisoria” e la Determinazione Dirigenziale dell’ASL 3 n. 366/2021 avente ad oggetto: “Ambiti territoriali carenti di assistenza primaria e pediatria di libera scelta e degli incarichi vacanti di continuità assistenziale”.

Giustizia amministrativa202100457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di avviso per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta, determinazioni dell’ASL sulla individuazione delle zone carenti e graduatoria provvisoria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Regione e azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l’individuazione di cinque zone territoriali carenti di pediatria di libera scelta nell’ambito territoriale dell’ASL 3, sostenendo che l’amministrazione avesse applicato erroneamente il criterio del rapporto ottimale tra popolazione e pediatri previsto dall’art. 2, comma 7, dell’AIR del 21 marzo 2007 e che, applicando correttamente i parametri, dovessero essere individuate soltanto due zone carenti. Sono stati dedotti carenza assoluta e insufficienza della motivazione, violazione degli obblighi di buon andamento, efficienza ed efficacia, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di presupposto, illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento, anche in ragione delle modifiche intervenute nei dati utilizzati dall’ASL per il calcolo del rapporto ottimale. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse ad agire, la tardiva impugnazione della determinazione ASL n. 366/2021, ritenuta l’atto effettivamente lesivo, e l’improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria definitiva. Hanno inoltre contestato nel merito le censure.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha ritenuto tardiva la mancata impugnazione della determinazione ASL n. 366 del 24 febbraio 2021, pubblicata sull’albo pretorio online per quindici giorni, con la quale erano state individuate le zone territoriali carenti. Tale determinazione costituiva l’atto immediatamente lesivo, mentre il successivo decreto regionale n. 1897/2021 aveva natura di mero avviso per l’assegnazione degli ambiti e non era idoneo a differire il termine per l’impugnazione. Il ricorso, notificato il 5 giugno 2021, è stato quindi ritenuto proposto oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a. Il Collegio ha inoltre escluso la prova della legittimazione delle associazioni, rilevando che l’interesse a ridurre il numero delle zone carenti non era comune a tutti i pediatri rappresentati, poiché si contrapponeva all’interesse dei pediatri aspiranti all’instaurazione del rapporto convenzionale e inseriti nelle graduatorie. Sussisteva dunque un conflitto interno incompatibile con la rappresentatività dell’interesse collettivo azionato. Quanto al pediatra ricorrente, il TAR ha ritenuto non dimostrato l’interesse concreto e attuale, poiché egli aveva un numero di pazienti superiore al massimale e non aveva provato che l’incremento delle convenzioni avrebbe inciso negativamente sulla sua posizione. Infine, il ricorso è stato ritenuto improcedibile anche per la mancata impugnazione della graduatoria definitiva approvata il 27 maggio 2021. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito in rito.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    L’azione di annullamento deve essere proposta entro il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dell’atto effettivamente lesivo; l’impugnazione di un successivo atto non immediatamente lesivo non riapre né differisce tale termine.

  • art. 2 AIR 21.3.2007

    Perdurando effettive e comprovate difficoltà a garantire l’assistenza, come correttivo del calcolo precedente si devono considerare i massimali dei Pediatri a 800.

    La disposizione è stata richiamata dai ricorrenti quale parametro per il calcolo del rapporto ottimale e per l’individuazione delle zone carenti, ma il TAR non ha esaminato nel merito la sua corretta applicazione, avendo definito il giudizio in rito.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; le relative censure non sono state esaminate nel merito.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta carenza o insufficienza della motivazione; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione; il TAR non ha deciso le relative questioni sostanziali.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un atto successivo e non immediatamente lesivo non consente di eludere la decadenza maturata rispetto all’atto precedente che ha individuato direttamente la lesione; il termine per l’azione di annullamento decorre dalla conoscenza di quest’ultimo atto.
  • Le associazioni rappresentative di interessi collettivi sono legittimate ad agire soltanto quando l’interesse azionato rientra direttamente nelle finalità statutarie, è comune a tutti gli associati e non sussistono conflitti interni tra le posizioni rappresentate; non è sufficiente il mero interesse al corretto esercizio del potere amministrativo.
  • Il pediatra già convenzionato che contesti l’individuazione di ulteriori zone carenti deve dimostrare un interesse concreto e attuale, provando in particolare che l’incremento delle convenzioni incida effettivamente sulla propria posizione, anche quando il numero dei pazienti assistiti supera il massimale.
  • La mancata impugnazione dell’atto conclusivo della procedura, quale la graduatoria definitiva, può determinare l’improcedibilità del ricorso quando tale atto consolidi o sostituisca gli effetti dell’atto precedentemente contestato.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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