Cassazione Civile, Ordinanza n. 17986/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il medico aveva convenuto nel 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri Ministeri chiedendo il riconoscimento della remunerazione dovuta per l'attività svolta durante il corso di specializzazione in oncologia medica presso la Sapienza di Roma, concluso nel 1993, anche a titolo di risarcimento del danno o di equo indennizzo per arricchimento senza causa. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda e liquidato un importo risarcitorio, ma la Corte d'appello di Roma, su gravame della Presidenza del Consiglio, aveva riformato integralmente la decisione rigettando la domanda perché la specializzazione non risultava inclusa negli elenchi delle direttive europee e perché non era stata allegata né provata un'equipollenza di fatto con scuole di specializzazione comuni ad almeno due Stati membri. Con il ricorso per cassazione il medico ha dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse pronunciato ultra petita valorizzando una contestazione sulla mancata inclusione negli elenchi mai tempestivamente proposta in primo grado e sollevata solo in appello; 2) violazione delle norme comunitarie e interne richiamate, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato l'alternativo presupposto dell'equipollenza di fatto della specializzazione, anche alla luce del d.m. 31 ottobre 1991 che aveva inserito l'oncologia tra le specializzazioni conformi alle norme comunitarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'inclusione della specializzazione negli elenchi delle direttive o la sua equipollenza di fatto costituiscono fatti costitutivi del diritto al risarcimento/indennizzo e devono quindi essere allegati e provati dall'attore; non si tratta di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa contestazione da parte dell'amministrazione è una mera difesa, non preclusa dall'art. 345 c.p.c. La censura era inoltre carente perché non specificava in che modo e con quali allegazioni il fatto fosse stato acquisito al giudizio di primo grado. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui i medici che abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle direttive e della quale non sia dimostrata l'equipollenza di fatto non hanno diritto al risarcimento, senza che rilevi la successiva inclusione della specializzazione nel d.m. 31 ottobre 1991. Le spese sono state integralmente compensate per le incertezze giurisprudenziali pregresse, ma è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
il divieto di nuove eccezioni in appello non si applica alla mera difesa con cui l'amministrazione contesti la sussistenza di un fatto costitutivo della domanda; per far valere una preclusione occorre dimostrare un fatto già acquisito per non contestazione in primo grado
art. 360 c.p.c.
il richiamo al vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria è ritenuto inammissibile nella parte in cui evoca un motivo non più previsto tra quelli tipizzati
artt. 5 e 189 Trattato CEE
richiamati dal ricorrente a sostegno della pretesa risarcitoria per mancata attuazione delle direttive
direttiva CEE 82/76
indicata come fonte della remunerazione dovuta ai medici specializzandi per la mancata attuazione da parte dello Stato
direttive CEE 75/363 e 93/16
richiamate come quadro normativo europeo in tema di specializzazioni mediche e remunerazione
art. 7, comma 2, della Direttiva 75/362/CEE
richiamato dal ricorrente come base del diritto alla remunerazione delle scuole di specializzazione contemplate
artt. 2, 3 e 10 Cost.
richiamati dal ricorrente a fondamento della domanda risarcitoria
d.lgs. n. 257 del 1991
richiamato dal ricorrente quale disciplina interna di attuazione delle direttive in materia di formazione medica specialistica
artt. 61, 62, 115, 116 e 184 c.p.c.
richiamati dal ricorrente a supporto delle doglianze probatorie e processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nei giudizi promossi dai medici specializzandi per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie, l'inclusione della specializzazione negli elenchi previsti dalle direttive, oppure la prova della sua equipollenza di fatto a quelle riconosciute in almeno due Stati membri, integra un fatto costitutivo della domanda e deve essere specificamente allegato e, se contestato, provato dall'attore.
- La contestazione dell'amministrazione sulla mancanza del requisito di inclusione/equipollenza non costituisce eccezione in senso stretto, ma mera difesa; perciò può essere svolta anche in appello, salvo l'effetto della non contestazione su specifici fatti già acquisiti in primo grado.
- Il principio di non contestazione opera solo se le allegazioni della parte attrice sono state formulate con sufficiente specificità e se il fatto risulta effettivamente consolidato nel giudizio di primo grado; in cassazione non basta lamentare la novità della contestazione in appello.
- La successiva inclusione di una specializzazione in un decreto ministeriale che la dichiari conforme alle norme comunitarie non fa sorgere, di per sé, il diritto al risarcimento per chi abbia frequentato prima del 1991 una scuola non contemplata dalle direttive, se manca la prova dell'equipollenza di fatto.
- I vizi motivazionali devono essere dedotti nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.; la formula dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non può essere utilizzata per introdurre un motivo non più previsto dalla tipizzazione vigente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17846/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17847/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17848/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17849/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17850/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17851/2025 del 02/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →