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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34976/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di restituzione delle somme trattenute dalla cassa previdenziale a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia di un iscritto. I giudici di merito avevano accolto la domanda, condannando l’ente a restituire la differenza tra quanto trattenuto e quanto dovuto, oltre accessori. La cassa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo ha censurato la declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà, deducendo violazione di norme di legge, della disciplina previdenziale di settore, delle proprie delibere e di norme costituzionali; con il secondo ha contestato l’affermazione della Corte d’appello circa l’inapplicabilità del contributo di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 per il biennio 2012-2013; con il terzo ha censurato la ritenuta prescrizione decennale dell’azione di ripetizione, sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi e il terzo motivo contrari a un orientamento giurisprudenziale consolidato e il secondo motivo infondato alla luce della giurisprudenza più recente, che esclude l’equiparazione tra inerzia dell’ente e l’ipotesi in cui l’ente abbia adottato interventi successivamente dichiarati illegittimi. Ha inoltre ravvisato i presupposti per la condanna della ricorrente ex art. 96, comma 4, c.p.c., reputando manifestamente abusivo il ricorso per cassazione proposto senza nuovi argomenti idonei a sollecitare un revirement rispetto alla proposta di definizione accelerata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994

    Richiamati come fonti della disciplina dell’ente previdenziale e del relativo potere regolamentare, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché contrastante con l’orientamento consolidato della Corte sulla legittimità/illegittimità del contributo di solidarietà.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Indicata quale base normativa della disciplina del contributo di solidarietà sulle pensioni; la censura che ne contestava la portata è stata ritenuta infondata in quanto già risolta dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    Richiamato come norma di modifica e coordinamento della disciplina previdenziale, senza che la Corte ravvisasse ragioni per discostarsi dall’interpretazione consolidata.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    Richiamato come interpretazione autentica della disciplina; la Corte richiama il consolidato indirizzo di legittimità sulla sua applicazione.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    La Corte ribadisce che il contributo di solidarietà ivi previsto opera nei limiti già chiariti dalla giurisprudenza e che non è applicabile quando l’ente abbia adottato interventi sul rapporto entrate/spesa poi dichiarati illegittimi.

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    Invocati a sostegno della doglianza sull’illegittimità del contributo, ma non idonei a superare l’orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavasse un vizio decisivo.

  • art. 434 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo; la censura è stata disattesa perché la questione sostanziale era già stata risolta in senso sfavorevole alla ricorrente dalla giurisprudenza.

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    Richiamato nel terzo motivo ai fini del regime di prescrizione, ma senza accoglimento.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Invocato per sostenere la prescrizione quinquennale, ma la Corte ha confermato l’orientamento che ritiene applicabile la prescrizione decennale alla ripetizione delle somme trattenute illegittimamente.

  • art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1947

    Richiamato nel terzo motivo in tema di prescrizione, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • artt. 3 e 38 Cost.

    Richiamati a sostegno della disciplina previdenziale e del regime prescrizionale, senza incidere sull’esito del ricorso.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Base della declaratoria di inammissibilità per contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per condannare la ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per abuso del processo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione accelerata cui la parte ha resistito senza introdurre argomenti nuovi.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la rimessione della causa all’adunanza camerale e il successivo deposito dell’ordinanza.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre censure già escluse da un orientamento consolidato della Corte, senza offrire argomenti nuovi o idonei a giustificare un mutamento di indirizzo, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • In materia di contributi di solidarietà su trattamenti pensionistici di enti previdenziali privatizzati, la verifica della legittimità della trattenuta va condotta alla luce della disciplina speciale e della giurisprudenza di legittimità già consolidata, che non consente di equiparare l’intervento effettivamente adottato ma poi dichiarato illegittimo alla pura inerzia dell’ente.
  • L’azione di ripetizione delle somme illegittimamente trattenute in ambito previdenziale può essere soggetta a prescrizione decennale quando l’ordinamento e la giurisprudenza escludano l’applicazione del termine breve invocato dall’ente.
  • La proposizione di un ricorso privo di nuovi argomenti dopo una proposta di definizione accelerata può integrare abuso del processo e giustificare una condanna aggravata ex art. 96, comma 4, c.p.c., anche in assenza di difese della parte intimata.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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