Cassazione Penale, Sentenza n. 4277/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che, accogliendo l'appello del Procuratore, aveva dichiarato non cessata la pericolosità sociale e aveva reso eseguibile la misura di sicurezza della libertà vigilata (anni 3) disposta dalla Corte di Appello di Reggio Calabria. La difesa deduceva violazione di legge (artt. 203 e 133 c.p.) e censurava l'erronea applicazione dei criteri di valutazione della pericolosità: il Tribunale avrebbe dato rilievo decisivo al fatto che il ricorrente era tornato a vivere a Rosarno (territorio di origine dove opera l'organizzazione criminale), a controlli in compagnia di pregiudicati e ai legami familiari, senza invece tener conto di elementi favorevoli quali il regolare andamento della detenzione, la relazione dell'UEPE e il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria che aveva revocato la misura di prevenzione ritenendo cessata la pericolosità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per carenza e illogicità della motivazione del Tribunale di Sorveglianza. Ha rilevato che il Tribunale non si è confrontato in modo specifico e puntuale con gli elementi favorevoli allegati e valutati dal Magistrato di Sorveglianza (corretto svolgimento della carcerazione, relazione UEPE, provvedimento di Reggio Calabria), attribuendo invece peso decisivo alla scelta del ricorrente di tornare nel luogo d'origine e a incontri generici con pregiudicati senza adeguata specificazione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per un nuovo giudizio, senza vincoli di merito, con l'indicazione che la nuova decisione debba motivare specificamente il confronto e le ragioni delle valutazioni compiute.
Norme richiamate
art. 203 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come parametro per la richiesta, in quanto riguarda la valutazione della pericolosità sociale e l'applicabilità di misure di sicurezza; la Corte ha richiamato la necessità di motivare adeguatamente la perseveranza della pericolosità alla luce degli elementi probatori
art. 133 cod. pen.
Citato dalla difesa in relazione alla determinazione della pena e dei criteri di valutazione; nella decisione emerge l'obbligo del giudice di esplicitare la valutazione degli elementi pertinenti ai fini della misura, evitando valutazioni generiche
Massime di principio
- Il giudice che conferma o riforma una decisione su misure di sicurezza deve confrontarsi specificamente e puntualmente con gli elementi posti a sua disposizione: non sono sufficienti affermazioni generiche o valutazioni non motivate.
- La scelta del soggetto di tornare nel luogo d'origine o i legami familiari con persone appartenenti a organizzazioni criminali possono incidere sulla valutazione della pericolosità, ma richieste e valutazioni di questo tipo devono essere bilanciate con elementi concreti contrari (buon comportamento in carcere, rapporti UEPE, provvedimenti giudiziari precedenti) e tali contrapposti elementi vanno espressamente considerati e motivati.
- La mancata considerazione o la valutazione sommaria di relazioni dell'UEPE, del comportamento carcerario e di provvedimenti giudiziari di revoca di misure preventive costituisce vizio di motivazione che può portare all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio.
- In casi simili, la difesa dovrebbe documentare e valorizzare: comportamento carcerario positivo, relazione UEPE favorevole, prova di reale distanziamento da contesti criminali (lavoro stabile, autonome scelte di vita), e contestualizzare eventuali contatti con soggetti pregiudicati per ridurne il rilievo probatorio.
- Il giudice dell'impugnazione che riforma una decisione ha l'onere di spiegare perché ritiene insostenibile, sul piano logico e giuridico, la precedente valutazione, indicando chiaramente le ragioni della diversa ponderazione degli elementi
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